Commission Delegated Regulation (EU) 2016/861 of 18 February 2016 correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach and correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 604/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile (Text with EEA relevance)

Published date01 June 2016
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 1 June 2016
L_2016144IT.01002101.xml
1.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/21

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/861 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l'articolo 329, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 329, paragrafo 3, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri degli enti gli altri rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants. Conseguentemente l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione (3).
(2) Il quadro di vigilanza prudenziale istituito dalla direttiva 2013/36/UE richiede che tutti gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (4).
(3) Il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 604/2014
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