Commission Implementing Decision (EU) 2018/17 of 5 January 2018 amending Implementing Decision 2014/156/EU establishing a specific control and inspection programme for fisheries exploiting stocks of bluefin tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean, swordfish in the Mediterranean and for fisheries exploiting stocks of sardine and anchovy in the Northern Adriatic Sea (notified under document C(2017) 8687)

Published date09 January 2018
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 4, 9 January 2018
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9.1.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4/20

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/17 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale

[notificata con il numero C(2017) 8687]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (1), che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.
(2) Il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»).
(3) Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato misure di conservazione e di gestione nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno ampliare l'ambito di applicazione del programma specifico di controllo e ispezione onde garantire il rispetto di tali misure nell'Adriatico meridionale.
(4) Nella stessa riunione nel 2016, il GFPM ha adottato la raccomandazione CGPM 40/2016/4 (4) relativa a un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16). È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per estenderne l'ambito di applicazione a tali attività di pesca e sottozone geografiche.
(5) Nella 20a riunione speciale del novembre 2016, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione [16-05] (5) che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e stabilisce disposizioni specifiche applicabili al tonno bianco del Mediterraneo. È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per tenere conto dei nuovi obblighi internazionali derivanti da tale raccomandazione.
(6) Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno armonizzare i termini per la trasmissione di determinate informazioni alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca per tutte le attività di pesca interessate dal programma di controllo e ispezione.
(7) Questo programma specifico di controllo e ispezione non dovrebbe avere una validità limitata e dovrebbe, se necessario, essere rivisto e modificato periodicamente per tener conto di eventuali nuovi obblighi internazionali vincolanti per l'Unione e per gli Stati membri, nonché di eventuali altre disposizioni pertinenti stabilite nel quadro della politica comune della pesca.
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE

La decisione di esecuzione 2014/156/UE è così modificata:

1. Il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mediterraneo
2. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e definizioni (1) La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di:
a) tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
b) pesce spada nel Mediterraneo;
c) tonno bianco nel Mediterraneo;
d) sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale e meridionale; e
e) nasello europeo e gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia.
(2) L'Atlantico orientale, il Mediterraneo, il Mar Adriatico settentrionale e il Mar Adriatico meridionale vengono di seguito denominati “le zone interessate”. (3) Ai fini della presente decisione si intende per:
a) “Adriatico settentrionale” e “Adriatico meridionale”, le sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b) “Stretto di Sicilia” le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
c) “Mediterraneo”, le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
d) “Atlantico orientale” le sottozone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la divisione FAO 34.1.2.
(*1) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)." (*2) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»"
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