Commission Implementing Decision (EU) 2017/10 of 5 January 2017 amending Implementing Decision 2013/328/EU and Implementing Decision 2012/807/EU establishing specific control and inspection programmes for certain demersal and pelagic fisheries in the Union waters of the North Sea and in the Union waters of ICES Division IIa

Published date06 January 2017
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 3, 6 January 2017
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6.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3/34

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/10 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/328/UE e la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituiscono programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda.
(2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un obbligo di sbarco per alcune attività di pesca pelagica e demersale al fine di ridurre gli attuali livelli elevati di catture indesiderate ed eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco sono stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (4) e nel regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (5). È opportuno che il rispetto dell'obbligo di sbarco sia oggetto di controllo e ispezioni.
(3) Oltre alle attività di pesca della sogliola, della passera di mare e del merluzzo bianco del Mare del Nord, che rientrano nel campo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/328/UE e che dovrebbero continuare a essere oggetto di un programma specifico di controllo e ispezione, è opportuno includere nel programma specifico di controllo e ispezione le attività di pesca definite nell'allegato dei piani in materia di rigetti di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 1395/2014 e (UE) 2015/2440, al fine di consentire agli Stati membri interessati di effettuare con efficacia le attività comuni di ispezione e di sorveglianza.
(4) Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri per ciascuna delle attività di pesca contemplate dai piani relativi ai rigetti, gli Stati membri sono tenuti ad attuare gli obiettivi globali di riferimento per le ispezioni stabiliti nel presente programma specifico di controllo e ispezione.
(5) Al fine di tenere conto delle specificità regionali e della necessità di armonizzare e migliorare l'efficacia delle procedure di controllo e ispezione, il presente programma specifico di controllo e ispezione concerne le acque dell'Unione del Mare del Nord quali definite nel regolamento (UE) n. 1380/2013 (zona CIEM IIIa, comprendente Kattegat e Skagerrak, e zona CIEM IV), nonché le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.
(6) Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda talune attività di pesca e specie demersali nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e alcune attività di pesca pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (zone CIEM IIIa e IV) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa. La decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione (6), modificata dalla decisione di esecuzione 2015/1944/UE (7), istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale (zona CIEM IVa). È quindi opportuno adeguare alla presente decisione l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2012/807/UE.
(7) Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (8) stabilisce, in particolare al titolo III bis, misure per la riduzione dei rigetti. Il programma specifico di controllo e ispezione dovrebbe garantire il rispetto del divieto di selezione qualitativa, delle disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e del divieto di rilascio in acqua del pescato (slipping).
(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2013/328/UE

La decisione di esecuzione 2013/328/UE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per alcune attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione del Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa»;
2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto La presente decisione istituisce un programma specifico unico di controllo e ispezione applicabile alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV nonché ad alcune attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina, lo spratto, il cicerello, la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (in seguito denominate «zone interessate»).»;
3) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis Il programma specifico di controllo e ispezione si applica:
a) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (*1);
b) alle attività di pesca definite nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (*2);
c) agli stock contemplati dai regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007.
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35)." (*2) Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).»;"
4) l'articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca e agli stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis.»;
b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (*4);
(*3) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)." (*4) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).»;"
5) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi da pesca, operatore e/o attività inerente alla pesca, per ciascuna attività di pesca e per ciascuno stock di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 3.»;
6) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Procedure per la valutazione del rischio 1. Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alla o alle zone di cui all'articolo 1 in base alla metodologia stabilita in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). 2. In base alla metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato:
a) esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze;
b) stabilisce il livello di rischio — per attività di pesca e per stock, per zona coperta e periodo dell'anno — sulla base della frequenza (elevata, media, bassa, nulla) e delle possibili conseguenze (gravi, significative, accettabili o marginali). Il livello di rischio stimato è definito in base alle seguenti categorie: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
3. Gli Stati membri interessati stilano e aggiornano regolarmente un
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