Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1003 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151 (Text with EEA relevance.)

Published date17 July 2018
Subject MatterTechnical barriers,Transport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 17 July 2018
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17.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1003 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (3), è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.
(2) Occorre integrare l'attuale metodo di definizione dei limiti della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo. I limiti, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO2 più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO2/km.
(3) Per evitare che i valori delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.
(4) Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo appartenente a tale famiglia dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO2 NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto nel regolamento (UE) 2017/1151.
(5) Per quanto riguarda veicoli N1 incompleti, dovrebbe essere presa in considerazione la modifica dell'allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di determinare i coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare come input per lo strumento di correlazione.
(6) Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.
(7) Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1) il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente: «2.3.8.1. Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per i veicoli N1 completi sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso. Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli. L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di Δ(Cd × Af). Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.
a) I coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP e i valori di massa di prova di cui alle formule sono quelli derivanti dai veicoli H e L definiti per la famiglia di interpolazione conformemente al regolamento (UE) 2017/1151.
b) In deroga alla lettera a), quando il fabbisogno di energia del ciclo del veicolo H e/o L WLTP, stabilito conformemente all'allegato XXI, suballegato 7, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151, non determina, rispettivamente, il fabbisogno massimo o minimo di energia del ciclo per il veicolo H e/o L NEDC, i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono determinati in conformità a uno dei seguenti elementi:
i) sulla base del singolo veicolo della famiglia di interpolazione con il fabbisogno massimo o, rispettivamente, minimo di energia del ciclo NEDC;
ii) sulla base della combinazione di ciascuna delle caratteristiche massime o, rispettivamente, minime di resistenza all'avanzamento pertinenti, vale a dire la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento e la massa, prese per ciascun singolo veicolo della famiglia di interpolazione.
La scelta della procedura di cui ai punti i) o ii) spetta al costruttore.
La lettera b) si applica alle nuove omologazioni per le emissioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;
2) al punto 2.3.8.1.1 è aggiunto il seguente primo comma: «Nel caso in cui
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