Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1002 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151 (Text with EEA relevance.)

Published date17 July 2018
Subject MatterTransport,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 17 July 2018
L_2018180IT.01001001.xml
17.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1002 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (3), è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.
(2) Occorre integrare l'attuale metodo di definizione degli estremi della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo. Gli estremi, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO2 più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO2/km.
(3) Per evitare che i valori delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.
(4) Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO2 di un singolo veicolo appartenente a una famiglia di questo tipo dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO2 NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1151.
(5) Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.
(6) Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1) al punto 2.3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«MRO è la massa in ordine di marcia definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 443/2009 per i veicoli H, L e R, rispettivamente.»;
2) il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente: «2.3.8.1. Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151 I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso. Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli. L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di Δ(Cd × Af). Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.
a) I coefficienti
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT