Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 of 20 April 2017 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards notifications to the Commission of information and documents and amending and repealing several Commission Regulations (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 04 July 2017 |
Subject Matter | Information and verification,Common organisation of agricultural markets,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 171, 4 July 2017 |
02017R1185 — IT — 01.01.2021 — 001.002
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►B | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1746 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2019 | L 268 | 6 | 22.10.2019 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 019, 24.1.2020, pag. 66 (2019/1746) |
►C2 | Rettifica, GU L 155, 18.5.2020, pag. 51 (2019/1746) |
▼B
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 1
Sistema di informazione della Commissione e metodo di notifica
Le informazioni e i documenti sono elaborati e notificati conformemente:
alle procedure stabilite per il sistema di informazione;
ai diritti di accesso concessi dall'organismo di contatto unico di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183; e
ai moduli messi a disposizione degli utenti nel sistema di informazione.
▼M1
In caso di notifiche a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di tale regolamento, il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui al primo comma del presente paragrafo è a disposizione, se del caso, anche degli operatori e dei paesi terzi.
▼B
In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione le informazioni richieste tramite posta, fax, posta elettronica o consegna a mano:
se la Commissione non ha messo a disposizione i mezzi informatici necessari per un obbligo di notifica specifico;
in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali che rendono impossibile per lo Stato membro utilizzare il sistema di informazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Integrità e leggibilità nel tempo
Il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione è concepito per proteggere l'integrità dei documenti notificati e conservati. In particolare, esso:
consente l'identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevede misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file o metadati;
è dotato di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro possibili attacchi informatici;
impedisce qualsiasi modifica non autorizzata e contiene meccanismi di verifica dell'integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito modifiche nel tempo;
conserva in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;
salvaguarda i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);
offre procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l'accessibilità dei documenti per l'intero periodo di immagazzinamento previsto;
dispone di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema; tale documentazione è accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.
Articolo 3
Autenticità dei documenti
L'autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.
Articolo 4
Protezione dei dati di carattere personale
▼M1
Articolo 5
Notifica di inadempimento
Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non notifichino alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto («notifica negativa»), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:
nel caso di informazioni quantitative, un valore pari a zero;
nel caso di informazioni qualitative, la situazione «nulla da segnalare».
▼B
CAPO II
▼M1
NOTIFICHE E COORDINAMENTO SUI PREZZI, SULLA PRODUZIONE E SULLE INFORMAZIONI DI MERCATO E INFORMAZIONI RICHIESTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI
▼B
SEZIONE 1
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulle informazioni di mercato
Articolo 6
Notifiche sui prezzi, sulla produzione e sulla situazione di mercato
La notifica di informazioni sui prezzi richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui agli allegati I e II.
La notifica di informazioni sulla produzione e sui mercati richiesta in base all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato III.
Articolo 7
Integrità delle informazioni
▼M1
▼B
▼M1
Articolo 8
Informazioni supplementari
Gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi e gli operatori possono notificare alla Commissione informazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli allegati I, II e III mediante il sistema d’informazione di cui all’articolo 1, qualora tali informazioni siano ritenute pertinenti dagli Stati membri e, se del caso, dai paesi terzi e dagli operatori interessati. Le suddette notifiche sono trasmesse tramite un modulo messo a disposizione dalla Commissione nel sistema di informazione
▼B
Articolo 9
▼M1
Definizione dei prezzi e dei quantitativi
▼M1
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