Commission Implementing Regulation (EU) 2016/322 of 10 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement (Text with EEA relevance)

Published date10 March 2016
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 64, 10 March 2016
L_2016064IT.01000101.xml
10.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/322 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti a segnalare, in generale, le informazioni pertinenti in merito all'osservanza dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, le disposizioni relative al requisito di copertura della liquidità espresso come coefficiente. Dato che il quadro normativo in materia di coefficiente di copertura della liquidità istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3), il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere aggiornato di conseguenza per rispecchiare le modifiche del quadro normativo in materia di requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. Gli aggiornamenti riflettono, tra l'altro, la mutata natura della segnalazione del coefficiente di copertura della liquidità, che, da semplice strumento di monitoraggio nel periodo precedente l'adozione del regolamento (UE) 2015/61 e di raccolta dati ai fini dell'elaborazione di quest'ultimo, è diventato un vero e proprio strumento di controllo prudenziale dopo l'adozione del regolamento.
(2) Il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe inoltre essere aggiornato per precisare ulteriormente le istruzioni e le definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e per correggere i refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione evidenziati nel corso dell'applicazione.
(3) Dato che il regolamento delegato (UE) 2015/61 specifica il requisito di copertura della liquidità solo per gli enti creditizi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di coefficiente di copertura della liquidità continuano ad applicarsi a tutti gli altri enti, ad eccezione degli enti creditizi.
(4) È necessario elaborare nuovi modelli e relative nuove istruzioni per gli enti creditizi, date le caratteristiche del requisito di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il quale migliora l'uso di tali modelli a fini di vigilanza. In altri termini, l'aggiornamento dei modelli e delle istruzioni è necessario al fine di includere tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente. Inoltre l'aggiornamento è opportuno, in quanto gli elementi da segnalare nei modelli aggiornati rispecchiano sostanzialmente ed effettivamente gli elementi segnalati nei modelli originari, ed occorre che la loro segnalazione sia solo più dettagliata e abbia una struttura e un formato corrispondenti alle caratteristiche del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.
(5) Le segnalazioni a fini di vigilanza in generale e le segnalazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità in particolare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità degli enti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in questo caso particolare, al coefficiente di copertura della liquidità. Dato che è necessario verificare in generale l'effettiva osservanza del coefficiente di copertura della liquidità, i modelli per la segnalazione a fini di vigilanza del requisito di copertura della liquidità dovrebbero comprendere voci che riguardano direttamente il calcolo del requisito, nonché altre voci (le cosiddette «voci per memoria») che sono strettamente correlate con il coefficiente di copertura della liquidità e che ne consentono una corretta interpretazione nel più generale contesto del profilo di liquidità dell'ente.
(6) Per concedere un periodo di tempo sufficiente alle autorità di vigilanza e agli enti per prepararsi all'applicazione dei nuovi modelli per la segnalazione e delle nuove istruzioni, la data di prima applicazione di questi ultimi dovrebbe essere rinviata di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente regolamento.
(7) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità 1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:
a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;
b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.
2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.»;
2) sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;
3) all'articolo 18 è aggiunto il comma seguente: «Per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 10 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ
Numero del modello Codice del modello Nome del modello/del gruppo di modelli
MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ
PARTE I — ATTIVITÀ LIQUIDE
72 C 72.00 COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE
PARTE II — DEFLUSSI
73 C 73.00 COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI
PARTE III — AFFLUSSI
74 C 74.00 COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI
PARTE IV — SWAPS CON GARANZIE REALI
75 C 75.00 COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI
PARTE V — CALCOLI
76 C 76.00 COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI


C 72.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE

Valuta

Riga ID Voce Importo/Valore di mercato Fattore di ponderazione standard Fattore di ponderazione applicabile Valore ai sensi dell'articolo 9
010 020 030 040
010 1 TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE
020 1.1 Totale delle attività di livello 1 non rettificate
030 1.1.1 Totale delle attività di livello 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima
040 1.1.1.1 Monete e banconote 1,00
050 1.1.1.2 Riserve ritirabili detenute presso banche centrali 1,00
060 1.1.1.3 Attività delle banche centrali 1,00
070 1.1.1.4 Attività delle amministrazioni centrali 1,00
080 1.1.1.5 Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali 1,00
090 1.1.1.6 Attività di organismi del settore pubblico 1,00
100 1.1.1.7
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT