Reglamento de Ejecución (UE) 2019/410 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los pormenores y la estructura de la información que deban notificar, en el ámbito de los servicios de pago, las autoridades competentes a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date15 March 2019
Subject MatterLibertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,libre circulación de capitales,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 73, 15 de marzo de 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 73, 15 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 73, 15 mars 2019
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15.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73/20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/410 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva (UE) 2015/2366, l'Autorità bancaria europea (ABE) deve istituire e gestire un registro elettronico centrale contenente l'elenco di tutti gli istituti di pagamento e di tutti gli istituti di moneta elettronica, dei loro agenti e delle loro succursali. A tal fine, è necessario che le autorità competenti notifichino all'ABE informazioni che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e alle altre parti interessate di individuare facilmente e inequivocabilmente ognuna delle entità iscritte nel registro e il territorio in cui svolgono o intendono svolgere l'attività. Gli utenti dei servizi di pagamento dovrebbero anche poter individuare i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica forniti da dette entità.
(2) Il registro elettronico centrale dovrebbe comprendere anche i prestatori di servizi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 che svolgono una delle attività di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della stessa direttiva e che hanno inviato una notifica alla loro autorità competente a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 o 3, della stessa direttiva. Per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle predette disposizioni in tutta l'Unione, le informazioni contenute nel registro su detti prestatori di servizi dovrebbero comprendere una breve descrizione delle loro attività, fornita dalle autorità competenti, che includa informazioni relative al sottostante strumento di pagamento utilizzato e una descrizione generale del servizio fornito.
(3) Per consentire ai consumatori di comprenderle facilmente, le informazioni contenute nel registro elettronico centrale dovrebbero essere presentate in modo chiaro e non ambiguo. La presentazione delle informazioni contenute nel registro dovrebbe tenere conto delle specificità delle lingue nazionali.
(4) Per assicurare la comunicazione di informazioni uniformi, per la trasmissione delle informazioni all'ABE le autorità competenti dovrebbero utilizzare un formato standard.
(5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
(6) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dettagli e formato delle informazioni da notificare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366

1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano all'ABE le informazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 9.

2. Per quanto riguarda gli istituti di pagamento e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 1 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 2 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

4. Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione sui conti e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 3 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

5. Per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica e le loro succursali che prestano servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 4 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

6. Per quanto riguarda le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 5 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

7. Per quanto riguarda gli agenti degli istituti di pagamento, dei prestatori di servizi di informazione sui conti e degli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento in un qualsiasi Stato membro, gli agenti delle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e gli agenti delle persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 6 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

8. Per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di pagamento, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 7 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

9. Per quanto riguarda i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti notificano le informazioni di cui alla tabella 8 dell'allegato utilizzando il formato previsto nella stessa tabella.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO

Tabella 1 — Informazioni sugli istituti di pagamento

Riga Campo Lunghezza massima del campo Formato
1 Tipo di persona fisica o giuridica Testo predefinito Opzione predefinita: «Istituto di pagamento»
2 Denominazione dell'istituto di pagamento Testo (250 caratteri) Inserire la denominazione ufficiale dell'istituto di pagamento in testo libero utilizzando uno dei seguenti insiemi di caratteri: alfabeto greco, cirillico o latino. Fornire la denominazione dell'istituto nella lingua nazionale del rispettivo Stato membro. Gli Stati membri che utilizzano l'alfabeto greco o cirillico forniscono anche la traslitterazione della denominazione dell'istituto in alfabeto latino o la traduzione della denominazione o la denominazione alternativa dell'istituto in un'altra lingua basata sull'alfabeto latino. Negli Stati membri che hanno più di una lingua nazionale ufficiale, indicare tutte le denominazioni ufficiali dell'istituto. Le denominazioni sono separate dal carattere «/».
3 Denominazione commerciale dell'istituto di pagamento Testo (250 caratteri) Inserire la denominazione commerciale dell'istituto di pagamento in testo libero utilizzando uno dei seguenti insiemi di caratteri: alfabeto greco, cirillico o latino. Gli Stati membri che utilizzano l'alfabeto greco o cirillico forniscono anche la traslitterazione della denominazione commerciale dell'istituto in alfabeto latino o la traduzione della denominazione o la denominazione commerciale alternativa dell'istituto in un'altra lingua basata sull'alfabeto latino. Se l'istituto di pagamento utilizza più di una denominazione commerciale, possono essere tutte indicate. Le denominazioni commerciali sono separate dal carattere «/». Questo campo è facoltativo.
4 Indirizzo
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