Commission Implementing Regulation (EU) 2017/731 of 25 April 2017 amending model veterinary certificates BOV-X, BOV-Y, BOV and OVI set out in Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010, the model certificates GEL, COL, RCG and TCG set out in Annex II to Implementing Regulation (EU) 2016/759 and the model certificate for composite products set out in Annex I to Regulation (EU) No 28/2012 in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance. )

Published date26 April 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 26 April 2017
L_2017108IT.01000701.xml
26.4.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2017

che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera b),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) definisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, compresi i bovini domestici, e di determinate partite di carni fresche destinate al consumo umano, comprese le carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici.
(2) L'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y). L'allegato II, parte 2, di detto regolamento contiene un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di bovini domestici (incluse le specie Bison e Bubalus e loro incroci) (BOV) e un modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di ovini domestici (Ovis aries) e di caprini domestici (Capra hircus) (OVI). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (5) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(4) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 contiene, nella parte III, un modello di certificato per le importazioni di gelatina destinata al consumo umano (GEL), nella parte IV un modello di certificato per le importazioni di collagene destinato al consumo umano (COL), nella parte V un modello di certificato per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (RCG) e nella parte VI un modello di certificato per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano (TCG). In tali modelli di certificati veterinari figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
(5) Il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6) fissa, tra l'altro, condizioni di certificazione sanitaria per importare nell'Unione di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano o per consentirne il transito attraverso di essa.
(6) L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano. In tale modello di certificato sanitario figurano garanzie in relazione alla BSE per i prodotti di origine bovina, ovina e caprina.
(7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato IX, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di bovini per quanto riguarda la BSE mentre il capitolo C di detto allegato stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini per quanto riguarda la BSE.
(8) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione (8). Tali modifiche chiariscono, tra l'altro, le disposizioni di cui all'allegato IX, capitoli B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001. Esse prevedono inoltre la modifica dell'obbligo di cui all'allegato IX, capitolo C, di detto regolamento secondo il quale, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse di bovini deve recare una striscia blu. Tale modifica prevede che, qualora tale rimozione sia richiesta per i prodotti di origine bovina importati nell'Unione, l'etichetta debba invece recare una striscia rossa.
(9) In particolare, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, consente l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, secondo quanto stabilito all'allegato IX, capitolo C, sezione B, di detto regolamento, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.
(10) I modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y di cui all'allegato I, parte 2, e i certificati BOV e OVI di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati veterinari GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di prodotti composti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 dovrebbero pertanto essere modificati per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di bovini e di carni fresche di bovini, ovini e caprini nonché di prodotti di origine animale destinati al consumo umano derivati da bovini, ovini e caprini di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il regolamento (UE) n. 28/2012.
(12) Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche da esso apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 si applichino a decorrere dal 1o luglio 2017.
(13) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi, di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici, di gelatina, di collagene, di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano, nonché di alcuni prodotti composti destinati al consumo umano, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e al regolamento (UE) n. 28/2012 nelle versioni applicabili prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

1. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di bovini, ovini e caprini vivi accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e di partite di carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici accompagnate da un modello di certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

2. Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2017 continua ad essere autorizzata...

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