Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1799 of 7 October 2016 laying down implementing technical standards with regard to the mapping of credit assessments of external credit assessment institutions for credit risk in accordance with Articles 136(1) and 136(3) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date12 October 2016
Subject MatterMercado interior - Principios,Libertad de establecimiento,Mercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 275, 12 de octubre de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 275, 12 ottobre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 275, 12 octobre 2016
TESTO consolidato: 32016R1799 — IT — 07.12.2021

02016R1799 — IT — 07.12.2021 — 003.001


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►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1799 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
M1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/634 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2018 L 105 14 25.4.2018
M2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2028 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2019 L 313 34 4.12.2019
►M3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2021 L 407 10 17.11.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1799 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

FATTORI QUANTITATIVI, FATTORI QUALITATIVI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO



CAPO 1

Fattori quantitativi

Articolo 1

Fattori quantitativi dell'associazione di una categoria di rating

I fattori quantitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i tassi di default di breve e di lungo termine associati agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating di cui agli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Elementi utilizzati per il calcolo dei fattori quantitativi

Il calcolo dei tassi di default di cui all'articolo 1 per ciascuna categoria di rating è effettuato unicamente sulla base di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dall'agenzia di valutazione del merito di credito (ECAI) oggetto della determinazione dell'associazione, qualora gli elementi soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a)

appartengono ai «rating di società» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2, e sono assegnati in base all'emittente;

b)

è assegnato loro uno dei seguenti rating:

i)

un rating di credito richiesto;

ii)

un rating di credito non richiesto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.



Sezione 1

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Articolo 3

Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili

1.

Ai fini del calcolo del tasso di default di breve termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dall'ECAI per la quale l'associazione è in corso di determinazione è considerato sufficiente se gli elementi soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

sono sufficienti per quanto riguarda il profilo di rischio percepito della categoria di rating, considerando come indicatore il numero di elementi corrispondente all'inverso del parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine associato alla categoria di rating di cui all'articolo 14, lettera a);

b)

sono rappresentativi dell'insieme più recente di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating.

2.
Ai fini del calcolo del tasso di default di lungo termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione è considerato sufficiente se sono disponibili almeno i 10 tassi di default di breve termine più recenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Tassi di default di breve termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1.
Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i tassi di default di breve termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 5.
2.

I tassi di default di breve termine di una categoria di rating sono calcolati su un periodo di tempo di 3 anni sotto forma di un rapporto in cui:

a)

il denominatore è il numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale;

b)

il numeratore è il numero di elementi di cui alla lettera a) che hanno dato luogo a default prima della fine dell'orizzonte temporale.

3.
Gli elementi ritirati prima della fine dell'orizzonte temporale e non in stato di default contribuiscono soltanto al denominatore dei tassi di default di breve termine di cui al paragrafo 2, lettera a), con una ponderazione pari al 50 %. Qualsiasi elemento per il quale esistono prove che è stato ritirato prima del verificarsi del default è considerato un elemento in stato di default.
4.

Gli elementi sono considerati elementi in stato di default da inserire al numeratore di cui al paragrafo 2, lettera b), quando una delle seguenti tipologie di evento ha avuto luogo:

a)

una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali che potrebbero causare in futuro il mancato o ritardato pagamento di oneri relativi al servizio del debito previsti dal contratto;

b)

un mancato o ritardato pagamento di interessi o di capitale previsto dal contratto, a meno che i pagamenti siano effettuati entro un periodo di tolleranza consentito per contratto;

c)

uno scambio a perdere (distressed exchange) se l'offerta implica che l'investitore riceverà un valore inferiore a quello promesso dai titoli originari;

d)

l'entità valutata è sottoposta a una forma significativa di vigilanza regolamentare a causa della sua situazione finanziaria.

5.
I tassi di default di breve termine sono calcolati per ciascun insieme disponibile di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating per periodi semestrali a partire dal 1o gennaio e dal 1o luglio di ogni anno.

Articolo 5

Tassi di default di lungo termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1.
Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, i tassi di default di lungo termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 4.
2.
Il tasso di default di lungo termine è calcolato come la media ponderata di almeno 20 dei tassi di default di breve termine più recenti calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. Se i tassi di default di breve termine disponibili coprono un periodo più lungo e sono pertinenti, per questo periodo più lungo si utilizzano i tassi di default di breve termine. Nel caso in cui siano disponibili meno di 20 tassi di default di breve periodo calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si procede alla stima dei tassi di default di breve termine che mancano per arrivare ai 20 tassi di default di breve termine.
3.
Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, i tassi di default di breve termine calcolati ai sensi dell'articolo 4 comprendono il periodo di recessione più recente. Questo periodo di recessione copre un semestre o più di tassi di crescita negativi dei prodotti interni lordi delle principali aree geografiche di riferimento degli elementi valutati.
4.

Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i tassi di default di breve termine, calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono ponderati in base al numero di elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b)

i tassi di default di breve termine stimati sono ponderati in base alle stime del numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale.

Le ponderazioni garantiscono una rappresentazione adeguata degli anni con recessione e senza recessione di un ciclo economico completo.



Sezione 2

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Articolo 6

Elementi utilizzati e tasso di default di lungo termine di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Se non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito di cui all'articolo 3, il calcolo del tasso di default di lungo termine specificato all'articolo 1 è effettuato secondo le due disposizioni seguenti:

a)

esso si basa sulla stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI, associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

la stima di cui alla lettera a) è completata con il numero di elementi che sono incorsi in un default e di quelli che non sono incorsi in un default cui è stata assegnata una...

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