Commission Regulation (EC) No 2814/98 of 22 December 1998 amending Regulation (EEC) No 1164/89 laying down detailed rules concerning the aid for fibre flax and hemp

Published date24 December 1998
Subject MatterFlax and hemp
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 24 December 1998
EUR-Lex - 31998R2814 - IT 31998R2814

Regolamento (CE) n. 2814/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0050 - 0055


REGOLAMENTO (CE) N. 2814/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, per migliorare la gestione e il controllo del regime di aiuto ed evitare il rischio che per le medesime superfici il pagamento venga effettuato due volte, è necessario rendere applicabili, nel quadro di detto regime, alcune disposizioni del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (6); che le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici di semina vanno armonizzate con quelle fissate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo; che occorre pertanto applicare alle dichiarazioni relative alle superfici di semina le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 (8);

considerando che, in alcuni casi, una parte delle informazioni e degli allegati previsti nelle dichiarazioni relative alle superfici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2021/98 (10), non può essere inserita nelle dichiarazioni di superficie nell'ambito del sistema integrato; che tali informazioni e allegati devono pertanto essere forniti in una dichiarazione di coltivazione specifica per il regime di aiuto al lino tessile e alla canapa;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici nell'ambito del sistema integrato; che è necessario armonizzare nel medesimo senso le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di coltivazione e/o delle domande di aiuto di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1164/89; che occorre altresì armonizzare con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 le sanzioni da applicare qualora sia riscontrato un divario tra le superfici effettivamente determinate all'atto di un controllo e quelle indicate nella dichiarazione di coltivazione o nella domanda di aiuto; che, per una questione di chiarezza, è opportuno segnalare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 che possono incidere sulla superficie sulla base della quale è calcolato l'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede, ai fini della concessione dell'aiuto per la canapa, la conclusione di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore, salvo in taluni casi particolari, l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; che occorre di conseguenza precisare le modalità concernenti detto impegno nonché definire le condizioni di concessione dei riconoscimenti; che si devono stabilire le modalità di controllo dell'esecuzione dei contratti e del rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento e che si devono prevedere procedure da attuare nel caso sia necessaria una collaborazione tra gli Stati membri; che, qualora non siano più rispettate le condizioni del riconoscimento o vengano constatate irregolarità, è necessario procedere alla revoca del riconoscimento; che le disposizioni pertinenti sono fissate agli articoli 5 bis e 5 ter del regolamento (CEE) n. 1164/89 per quanto riguarda il lino; che occorre pertanto applicare, mutatis mutandis, le medesime disposizioni alla canapa; che si devono tuttavia rafforzare i controlli per quanto riguarda il rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento nelle prime due campagne di applicazione allo scopo di assicurare un corretto funzionamento del regime;

considerando che, per evitare eventuali abusi, occorre altresì prevedere che, qualora sia constatato che il lino o la canapa non vengano trasformati a fini commerciali, si possa procedere alla revoca del riconoscimento; che è necessario precisare la nozione di trasformazione del prodotto;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede il limite massimo del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) ai fini della determinazione delle sementi di varietà ammissibili; che, per rafforzare le misure intese a garantire che le superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione non possano essere utilizzate per colture illecite, è necessario procedere a un rilevamento del tenore di THC su una percentuale sufficientemente ampia delle superfici coltivate; che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione su tali rilevamenti una volta per campagna;

considerando che il metodo da seguire per la determinazione del tenore di THC nella canapa è descritto nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89; che sono stati messi a punto metodi più moderni; che, in attesa di una modifica del suddetto allegato, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di impiegare i metodi di cui sopra, purché offrano garanzie equivalenti;

considerando che, al fine di evitare possibili abusi, è necessario che gli Stati membri stabiliscano la dose minima di sementi compatibile con le buone pratiche della coltivazione della canapa; che, allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, occorre altresì...

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