Commission Regulation (EC) No 217/2006 of 8 February 2006 laying down rules for the application of Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the authorisation of Member States to permit temporarily the marketing of seed not satisfying the requirements in respect of the minimum germination (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings
L_2006038IT.01001701.xml
9.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38/17

REGOLAMENTO (CE) N. 217/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi possono essere commercializzate solo qualora siano soddisfatte le prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima. Nel caso in cui i quantitativi di sementi disponibili conformi alle prescrizioni sulla facoltà germinativa siano insufficienti, la Commissione ha autorizzato per un periodo limitato la commercializzazione di quantitativi massimi definiti di sementi non conformi alle prescrizioni stabilite da dette direttive in tema di facoltà germinativa minima.
(2) Attualmente la procedura di rilascio delle autorizzazioni è troppo lenta.
(3) Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di autorizzazione, pur garantendo che la Commissione e gli Stati membri dispongano di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda e rispondere, lo strumento adeguato sembra essere una procedura di consultazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le richieste di autorizzazione a permettere la commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima, presentate dagli Stati membri in conformità:

a) dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE;
b) dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE;
c) dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2002/54/CE;
d) dell'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE; e
e) all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE.

2. Il presente regolamento non si applica alla commercializzazione delle «sementi di base» quali definite nelle direttive di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Uno Stato membro che...

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