Commission Regulation (EC) No 1681/1999 of 26 July 1999 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1999/2000 wine year to intervention measures in the wine sector

Published date30 July 1999
Subject MatterWine,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 30 July 1999
EUR-Lex - 31999R1681 - IT

Regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0015 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 1681/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

(1) considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo(3), modificato dal regolamento (CE) n. 670/95(4), le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/96; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1676/1999 del Consiglio(5) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1999/2000; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

(3) considerando che il presente regolamento si applica all'Austria e al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questi paesi e, in attesa dell'adozione di norme definitive, occorre definire, per la campagna 1999/2000 le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87;

(4) considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, per la zona vitivinicola C; che, in base all'esperienza acquisita, occorre prorogare le deroghe in vigore per il "vinho verde";

(5) considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

(6) considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96(7);

(7) considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

(8) considerando che...

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