Commission Regulation (EEC) No 2537/89 of 8 August 1989 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans

Published date22 August 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 245, 22 August 1989
EUR-Lex - 31989R2537 - IT

Regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 22/08/1989 pag. 0008 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2537/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1989

recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8 e l'articolo 3, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione di misure speciali per i semi di soia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente deve tenere una contabilità di magazzino; che, per tenere distinti i semi di soia importati da quelli raccolti nella Comunità, occorre tenere una contabilità di magazzino separata per le due categorie di semi ed immagazzinarli in locali differenti a sconda della categoria;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85 prevede il riconoscimento, da parte dell'organismo competente, del primo acquirente diverso dal trasformatore; che occorre definire le condizioni di tale riconoscimento;

considerando che occorre stabilire le condizioni tipo che devono figurare nei contratti conclusi tra i produttori e i primi acquirenti, come pure le condizioni che devono essere riprese nelle dichiarazioni di consegna; che per quanto riguarda i contratti, tuttavia, ai fini dell'osservanza del prezzo minimo è necessario disporre che il prezzo di vendita venga espresso per unità di peso di prodotto della qualità tipo, in modo che dal contratto risulti ogni aumento o riduzione del prezzo di vendita;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 prevede l'istituzione di un titolo d'integrazione comunitaria; che l'entrata in vigore di tali norme esige l'adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di tali certificati, l'istituzione di moduli comunitari e l'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri; che queste disposizioni sono in ampia misura comuni al settore dei semi oleosi ed è pertanto sufficiente richiamarsi alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1966/89 (6), ove esse presentino un carattere puramente amministrativo, senza interesse per gli operatori;

considerando che, dati gli usi commerciali in materia di semi, occorre ammettere una certa tolleranza per quanto riguarda la quantità identificata rispetto a quella indicata nel titolo;

considerando che, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il periodo di validità dei titoli deve essere determinato tenendo presente la necessità di adeguare le condizioni d'acquisto per i semi raccolti nella Comunità a quelle esistenti sul mercato mondiale;

considerando che ai sensi dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2194/85, in caso di fissazione anticipata dell'integrazione, il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che, salvo causa di forza maggiore, è incamerato quando i semi non sono stati correttamente identificati; che a tal fine occorre definire il regime cauzionale fissando le modalità di calcolo e di svincolo della cauzione;

considerando che gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo, onde accertare che l'integrazione sia versata soltanto in relazione ai prodotti per i quali è attribuito il diritto; che questo sistema deve permettere di verificare l'osservanza del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del regime d'integrazione, occorre stabilire le modalità di pagamento dell'integrazione; che è pure necessario definire le condizioni per il suo pagamento anticipato e precisare in quali circostanze la cauzione debba essere incamerata;

considerando che occorre specificare la frequenza di fissazione dell'integrazione; che è sufficiente che l'integrazione venga determinata almeno due volte al mese;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 definisce i criteri per la determinazione del prezzo mondiale dei semi di soia;

considerando che, date le frequenti fluttuazioni di prezzi sul mercato mondiale, il prezzo mondiale dei semi di soia dovrebbe essere determinato almeno due volte al mese;

considerando che occorre prevedere un adeguamento delle offerte e dei corsi, al fine di compensare le differenze esistenti in materia qualitativa nonché in materia di condizioni e luogo di fornitura rispetto al prodotto per il quale deve essere fissato il prezzo mondiale;

considerando che occorre precisare il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85;

considerando che, per agevolare l'accertamento del diritto all'integrazione dei semi di soia prodotti nella Comunità, occorre prevedere come minimo un controllo statistico della destinazione dei semi di soia importati dai paesi terzi;

considerando che, in deroga alle norme vigenti per il resto della Comunità, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2194/85 dispone, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, che l'integrazione debba essere concessa ai produttori per una produzione calcolata applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta; che si devono pertanto fissare le modalità d'applicazione di questa disposizione;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime d'integrazione nei dipartimenti in oggetto, la Francia dovrebbe comunicare alla Commissione una serie di dati in merito all'integrazione stessa;

considerando che il presente regolamento estende il sistema dell'identificazione e della fissazione anticipata applicabile al regime di integrazione per i semi oleosi, alle misure speciali previste per i semi di sola; che ne deriva un'intensificazione delle modalità di controllo; che inoltre l'esperienza ha evidenziato la necessità di tale rafforzamento; che è pertanto opportuno procedere alla rifusione in un nuovo testo delle modalità di applicazione del regime di integrazione, abrogando il regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/88 (2);

considerando tuttavia che la necessità di rafforzare le modalità di controllo e di riconoscimento del primo acquirente non trasformatore è funzione della consistenza della produzione nei vari Stati membri e delle conseguenti difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di talune disposizioni del presente regime; che il ricorso al regime di deroga previsto all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio da parte di alcuni Stati membri potrebbe in realtà aggravare tali difficoltà; che pertanto non appare opportuno, al contrario, prevedere condizioni troppo restrittive negli Stati membri in cui la produzione non supera una certa soglia e dove le attuali condizioni di funzionamento del regime non presentano particolari difficoltà; che alla luce dell'esperienza acquisita appare ragionevole fissare tale limite inferiore a 400 000 t;

considerando che l'esperienza acquisita ha altresì evidenziato difficoltà supplementari di controllo per il caso in cui i semi di soia siano incorporati direttamente negli alimenti; che di conseguenza è opportuno limitare il ricorso alla possibilità di depositare i semi all'esterno dell'impresa di produzione esclusivamente ai casi in cui i semi siano sottoposti a macinazione per la produzione di olio;

considerando che, data l'imminenza del termine previsto per l'inizio della campagna 1989/1990, sarebbe tecnicamente impossibile l'entrata in vigore, a tale data, di alcune disposizioni del nuovo regime; che è pertanto necessario prevedere le adeguate misure transitorie applicabili nella misura strettamente necessaria nel corso di detta campagna;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi di soia istituito dal regolamento (CEE) n. 1491/85.

Articolo 2

1. Ai sensi del regolamento si intende per « impresa »:

a) un oleificio comprendente:

qualsiasi locale o altro luogo che si trovi entro il perimetro dello stabilimento di produzione;

qualsiasi impianto di deposito al di fuori di detto perimetro situati nel territorio doganale dello Stato membro dove è ubicato lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato preventivamente riconosciuto dall'organismo responsabile del controllo;

b) oppure uno stabilimento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, che possano essere utilizzati come tali dal consumatore finale;

c) oppure qualsiasi stabilimento gestito ad un primo acquirente non trasformatore, riconosciuto a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2194/85, comprendente impianti di deposito dei semi che...

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