Commission Regulation (EU) 2017/1017 of 15 June 2017 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials (Text with EEA relevance. )

Published date21 June 2017
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 21 June 2017
L_2017159IT.01004801.xml
21.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/48

REGOLAMENTO (UE) 2017/1017 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In consultazione con altre parti interessate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dall'evoluzione scientifica o tecnologica, i rappresentanti competenti del settore europeo dei mangimi hanno elaborato una serie di modifiche da apportare al catalogo delle materie prime per mangimi in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 (2). Tali modifiche riguardano chiarimenti delle disposizioni generali, voci nuove relative a processi di trattamento e a materie prime per mangimi nonché il miglioramento delle voci esistenti. Fissano inoltre il tenore massimo di impurità chimiche, i livelli di purezza botanica o i livelli di tenore di umidità e stabiliscono dichiarazioni obbligatorie per le materie prime per mangimi.
(2) Le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2009 sono rispettate.
(3) Dato l'elevato numero di modifiche apportate al regolamento (UE) n. 68/2013, è opportuno, per motivi di coerenza, chiarezza e semplificazione, procedere alla sostituzione dell'allegato di detto regolamento.
(4) È opportuno ridurre l'onere amministrativo per gli operatori dando un periodo di tempo che consenta un'agevole conversione dell'etichettatura per evitare perturbazioni inutili delle pratiche commerciali.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le materie prime per mangimi etichettate prima dell'11 gennaio 2018 in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO

CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

PARTE A

Disposizioni generali

1) L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nella parte C può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che soddisfi i requisiti relativi alla voce interessata.
2) Tutte le voci dell'elenco delle materie prime per mangimi riportate nella parte C rispettano le restrizioni sull'impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell'Unione; per quanto riguarda le materie prime per mangimi che sono organismi modificati, sono prodotte a partire da organismi geneticamente modificati o derivano da un processo di fermentazione di microrganismi geneticamente modificati occorre prestare una particolare attenzione al rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le materie prime per mangimi costituiti da o contenenti sottoprodotti di origine animale devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3), e il loro utilizzo può essere soggetto a restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli operatori del settore dei mangimi che utilizzano una materia prima per mangimi presente nel catalogo garantiscono che essa è conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 767/2009.
3) «Ex prodotti alimentari» indica prodotti alimentari, diversi dai residui della ristorazione, fabbricati, in modo del tutto conforme alla legislazione comunitaria sugli alimenti, per il consumo umano ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a difetti di lavorazione, d'imballaggio o d'altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui della ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell'ottenimento di mangimi.
4) In conformità alle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico. Le sostanze il cui impiego nei mangimi sia vietato devono essere del tutto assenti; per tali sostanze non si possono fissare tenori massimi. A fini di trasparenza, gli operatori del settore dei mangimi forniscono, nel contesto delle normali transazioni commerciali, una serie di informazioni pertinenti se usano materie prime per mangimi contenenti residui tollerati.
5) Ai sensi delle buone pratiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, in applicazione del principio ALARA (6) e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005, della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno specificare nel catalogo delle materie prime per mangimi il tenore massimo di impurità chimiche derivante dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici che sono presenti in una percentuale pari o superiore allo 0,1 %. Il catalogo può anche stabilire dei tenori massimi per le impurità chimiche e dei coadiuvanti tecnologici presenti a livelli inferiori allo 0,1 % se ciò è opportuno per le buone pratiche commerciali. Salvo indicazione contraria nella parte B o C del presente allegato, i tenori massimi sono espressi in rapporto peso/peso (10). I tenori massimi di impurità chimiche e di coadiuvanti tecnologici sono fissati o nella parte B alla descrizione del processo, o nella parte C alla descrizione della materia prima per mangimi o nella parte C alla fine di una categoria. A meno che non sia fissato un tenore massimo specifico nella parte C, il tenore massimo fissato nella parte B per un determinato processo è applicabile a qualsiasi materia prima per mangimi elencata nella parte C se la descrizione della materia prima per mangimi si riferisce a tale processo e se il processo in questione soddisfa la descrizione di cui alla parte B.
6) Le materie prime per mangimi non elencate al capo 12 della parte C che sono state prodotte per fermentazione e/o che hanno una naturale presenza di microorganismi possono essere immesse sul mercato con microrganismi vivi, purché la destinazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti che le contengono
a) non sia la moltiplicazione dei microrganismi e
b) non sia legata ad una funzione esercitata da uno o più microrganismi ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.
La presenza di microrganismi nonché tutte le funzioni che ne derivano non sono indicate per le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono.
7) La purezza botanica di una materia prima per mangimi non deve essere inferiore al 95 %. La percentuale di impurità botaniche, come i residui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non deve superare tuttavia lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto oleoso. In deroga a tali norme generali, va fissato un livello specifico nell'elenco delle materie prime per mangimi nella parte C.
8) Al nome della materia prima per mangimi deve (11) essere aggiunto il termine/la denominazione di uso corrente di uno o più processi, indicato (parte B) nell'ultima colonna del glossario dei processi, per indicare che essa è stata sottoposta ai processi in questione. Una materia prima per mangimi il cui nome sia una combinazione di un nome elencato alla parte C e di un termine/denominazione di uso corrente di uno o più processi elencati alla parte B va considerata come inclusa nel catalogo e la sua etichetta deve recare le dichiarazioni obbligatorie applicabili per
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