Commission Regulation (EU) No 589/2014 of 2 June 2014 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 252/2012 Text with EEA relevance

Published date03 June 2014
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 3 June 2014
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3.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164/18

REGOLAMENTO (UE) N. 589/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2014

che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi per i PCB non diossina-simili, le diossine e i furani e per la somma di diossine, furani e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari.
(2) La raccomandazione 2013/711/UE della Commissione (3) definisce i livelli di azione al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di policlorodibenzo-para-diossine e di policlorodibenzofurani (PCDD/F) nonché di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Tali livelli di azione sono uno strumento che permette alle autorità competenti e agli operatori di evidenziare i casi in cui è opportuno identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.
(3) Il regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 (4), stabilisce disposizioni specifiche relative ai metodi di campionamento e di analisi da applicare per il controllo ufficiale.
(4) Le disposizioni del presente regolamento riguardano unicamente i metodi di campionamento e di analisi impiegati per determinare i livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in applicazione del regolamento (CE) n. 1881/2006 e della raccomandazione 2013/711/UE. Esse non modificano la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza del campionamento indicati negli allegati III e IV della direttiva 96/23/CE del Consiglio (5) né i criteri da seguire per un campionamento mirato di cui alla decisione 98/179/CE della Commissione (6).
(5) Per identificare i campioni con livelli significativi di PCDD/F e di PCB diossina-simili può essere impiegato un metodo di screening di validità ampiamente riconosciuta e ad alto throughput (preferibilmente che selezioni campioni che superano i livelli di azione e che assicuri la selezione di campioni che superano i livelli massimi). I livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili in questi campioni devono essere determinati con un metodo analitico di conferma. È quindi opportuno stabilire per il metodo di screening prescrizioni appropriate, che assicurino un tasso di falsi conformi in rapporto ai livelli massimi inferiore al 5 %, e prescrizioni rigorose per i metodi analitici di conferma. Inoltre i metodi di conferma permettono la determinazione dei livelli anche nel range di background basso. Questo è importante per seguire le tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione e la ri-valutazione dei livelli massimi e dei livelli di azione.
(6) Per quanto riguarda il campionamento di pesci molto grandi è necessario specificare le modalità di campionamento per armonizzare i metodi impiegati nell'Unione.
(7) Nei pesci della stessa specie originari della stessa regione il livello di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non diossina-simili può variare in funzione della dimensione e/o dell'età. Inoltre il livello di diossine, di PCB diossina-simili e di PCB non diossina-simili non è necessariamente lo stesso in tutte le parti del pesce. Per il campionamento dei pesci è quindi necessario specificare le modalità di campionamento e di preparazione dei campioni per armonizzare i metodi impiegati nell'Unione.
(8) È importante che i risultati analitici siano resi noti e interpretati in modo uniforme affinché possano essere armonizzate le misure esecutive adottate nell'Unione.
(9) In aggiunta alla gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC/HRMS) i progressi e gli sviluppi tecnici hanno dimostrato che anche la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS) può essere impiegata come metodo di conferma per il controllo di conformità con il livello massimo (LM). È pertanto opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 252/2012 con un nuovo regolamento che preveda l'utilizzo della gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS) come metodo di conferma appropriato per il controllo di conformità con il livello massimo.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni figuranti nell'allegato I.

Articolo 2

Il campionamento per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La preparazione dei campioni e le analisi per il controllo dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Le analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuate in conformità alle prescrizioni per i metodi di analisi specificate nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 252/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3) Raccomandazione 2013/711/UE della Commissione, del 3 dicembre 2013, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 37).

(4) Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).

(5) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(6) Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale (GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31).


ALLEGATO I

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

I. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti nell'allegato I della decisione 2002/657/CE della Commissione (1).

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1.1. Livello di azione : livello di una data sostanza, definito nell'allegato della raccomandazione 2013/711/UE, che, nel caso in cui ne sia rilevato il superamento, determina l'avvio di indagini per individuare la fonte di tale sostanza.

1.2. Metodi di screening : i metodi impiegati per la selezione di campioni con livelli di PCDD/F e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o di azione, in grado di consentire un alto throughput di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti con alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening si basano su metodi bioanalitici o GC-MS. I risultati derivanti da campioni che superano il valore di cut-off relativamente al controllo di conformità con il livello massimo vanno verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale avvalendosi di un metodo di conferma.

1.3. Metodi di conferma : metodi che forniscono informazioni complete o complementari che permettono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/F e i PCB diossina-simili al livello massimo o, se del caso, al livello di azione. Tali metodi utilizzano la gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) o la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS).

1.4. Metodi bioanalitici : metodi basati sull'applicazione di principi biologici, come dosaggi cellulari, dosaggi dei recettori o immunodosaggi. Questi metodi non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione (2) del livello di TEQ, espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ) in considerazione del fatto che non tutti i...

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