Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 11 de mayo de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:399
Date11 May 2023
Celex Number62022CC0266
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate l’11 maggio 2023 (1)

Causa C266/22

CRRC Qingdao Sifang CO LTD,

Astra Vagoane Călători SA

contro

Autoritatea pentru Reformă Feroviară,

Alstom Ferroviaria SPA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello, Bucarest, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 25 – Normativa nazionale entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara – Modifica della nozione di “operatore economico” – Esclusione dell’offerta presentata da un operatore economico stabilito nella Repubblica Popolare Cinese – Paese terzo non firmatario di un accordo di cui all’articolo 25»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 13, dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 25 e dell’articolo 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (2), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (3) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»).

2. Con le sue due questioni pregiudiziali, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) invita, in sostanza, la Corte a esaminare se tali disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici ostino a che un operatore economico, stabilito nella Repubblica Popolare Cinese, sia escluso da una procedura aperta di appalto pubblico indetta da un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, qualora tale esclusione derivi da una normativa nazionale con cui la nozione di «operatore economico» è stata modificata al fine di trasporre l’articolo 25 della direttiva 2014/24, e tale normativa nazionale sia entrata in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

3. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone, da una parte, un consorzio composto dalla CRRC Qingdao Sifang e dall’Astra Vagoane Călători SA (in prosieguo, congiuntamente: il «consorzio») e, dall’altra, l’Autoritatea pentru Reformă Feroviară (autorità per le riforme ferroviarie; in prosieguo: l’«ARF»), ente aggiudicatore in Romania, e la Alstom Ferroviaria, intervenuta a sostegno dell’ARF. In particolare, questa controversia verte sulla decisione di detto ente di escludere l’offerta presentata dal consorzio, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto per l’acquisto di 20 nuove unità multiple elettriche interregionali e la prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di tali treni, a motivo che la CRRC Qingdao Sifang è una società la cui sede sociale è situata nella Repubblica Popolare Cinese.

4. Le questioni sollevate consentiranno alla Corte di esaminare, per la prima volta, la conformità con il diritto dell’Unione delle norme nazionali dirette a trasporre l’articolo 25 della direttiva 2014/24 e di interpretare il contenuto normativo di tale disposizione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2014/24

5. I considerando 1, 17 e 98 della direttiva 2014/24 così recitano:

«(1) L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.

(…)

(17) La decisione 94/800/CE del Consiglio[, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1)] ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio [in prosieguo: l’“AAP”]. Scopo dell’AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali relative all’Unione europea dell’appendice I dell’AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l’applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(…)

(98) È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)], quale interpretata dalla [Corte], e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. (…)».

6. L’articolo 2 della direttiva 2014/24, intitolato «Definizioni», al suo paragrafo 1 enuncia, in particolare, le definizioni seguenti:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

5. “appalti pubblici”: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

(…)

10. “operatore economico”: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

(…)

11. “offerente”: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

(…)

13. “documento di gara”: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

(…)».

7. Ai sensi del suo articolo 7, intitolato «Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali», la direttiva 2014/24 non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243), come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del 30 ottobre 2019 (GU 2019, L 279, pag. 27) (in prosieguo: la «direttiva 2014/25»), che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25 e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività.

8. L’articolo 18 della direttiva 2014/24, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», precisa, al suo paragrafo 1, primo comma, che le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

9. L’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Operatori economici», al suo paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche».

10. L’articolo 25 di detta direttiva, intitolato «Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali», così recita:

«Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione».

11. L’articolo 49 della medesima direttiva, intitolato «Bandi di gara», è formulato come segue:

«I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente...

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