Council of the European Union v Hamas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:950
Docket NumberC-833/19
Date23 November 2021
Celex Number62019CJ0833
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 novembre 2021 (*)

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Motivazione individuale notificata all’organizzazione e contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a carattere generale – Autenticazione della motivazione individuale – Articolo 297, paragrafo 2, TFUE»

Nella causa C‑833/19 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 novembre 2019,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e S. Van Overmeire, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Hamas, con sede in Doha (Qatar), rappresentato da L. Glock, avocate,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione il Consiglio dell’Unione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T‑308/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2019:557), con la quale il Tribunale ha annullato:

– la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);

– il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);

– la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144); e

– il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23);

(in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi»), nella parte in cui tali atti si riferiscono a Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Contesto normativo

Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

2 Il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette a contrastare con ogni mezzo il terrorismo e, in particolare, il suo finanziamento. Il punto 1, lettera c), di tale risoluzione prevede, in particolare, che tutti gli Stati congelino senza indugio i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, li facilitano o vi partecipano, delle entità appartenenti alle medesime persone o da esse controllate e delle persone ed entità che agiscono in nome o agli ordini di tali persone ed entità.

3 La risoluzione in questione non prevede alcun elenco di persone alle quali debbano essere applicate le misure summenzionate.

Diritto dellUnione

Posizione comune 2001/931/PESC

4 Al fine di dare attuazione alla risoluzione 1373 (2001), il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

5 L’articolo 1 di tale posizione comune, ai suoi paragrafi 1, 4 e 6, così dispone:

«1. La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici.

(...)

4. L’elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell’elenco possono essere inclusi le persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente”, s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel settore.

(...)

6. I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».

6 Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)» figurava nell’«[e]lenco delle persone, gruppi ed entità di cui all’articolo 1» della posizione comune 2001/931, allegato a quest’ultima.

Regolamento (CE) n. 2580/2001

7 Per attuare, a livello comunitario, le misure descritte nella posizione comune 2001/931, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70). In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica detto regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC.

8 Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato la decisione n. 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU 2001, L 344, pag. 83), nel quale compariva, proprio come nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931, il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

9 Gli elenchi di persone, gruppi ed entità allegati alla posizione comune 2001/931 e alla decisione 2001/927 sono stati regolarmente aggiornati, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 e all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem», e successivamente «Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)» (in prosieguo: «Hamas»), è rimasto iscritto negli elenchi allegati agli atti successivi.

Regolamento interno del Consiglio

10 Il preambolo della decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU 2009, L 325, pag. 35), enuncia quanto segue:

«(1) Il trattato di Lisbona apporta diverse modifiche al funzionamento del Consiglio e della sua presidenza, alla struttura del Consiglio, nonché alla tipologia degli atti giuridici dell’Unione e all’iter della procedura di adozione degli atti, distinguendo in particolare tra atti legislativi e atti non legislativi.

(2) Occorre pertanto sostituire il regolamento interno adottato il 15 settembre 2006 con un regolamento interno che contenga le modifiche necessarie all’attuazione del trattato di Lisbona».

11 Rubricato «Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita», l’articolo 12, del regolamento interno del Consiglio, allegato a tale decisione, ai paragrafi 1 e 3 così prevede:

«1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il [Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)] decidano all’unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura, in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

(...)

3. Il segretariato generale constata l’espletamento delle procedure scritte».

12 Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento interno del Consiglio, rubricato «Firma degli atti»:

«In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale».

Atti controversi

Decisione 2018/475 e regolamento di esecuzione 2018/468

13 Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/475 e il regolamento di esecuzione 2018/468. Il nome di Hamas è stato mantenuto negli elenchi allegati a tali atti.

14 I considerando da 2 a 6 della decisione 2018/475 sono formulati nel modo seguente:

«(2) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha...

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