Council Directive 88/315/EEC of 7 June 1988 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs

Published date09 June 1988
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs,Approximation of laws,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 142, 9 June 1988
EUR-Lex - 31988L0315 - IT

Direttiva 88/315/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 09/06/1988 pag. 0023 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0084


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1988

che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

(88/315/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione del consumatore (4) prevedono l'elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi;

considerando che, ai termini della direttiva 79/581/CEE del 19 giugno 1979 (5), il Consiglio decide in merito alle condizioni di applicazione dell'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite e determina, in tale occasione, le categorie di prodotti che possono essere esentate da tale indicazione;

considerando che occorre adottare misure allo scopo di instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scadrà il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e dei prodotti non alimentari di consumo corrente preconfezionati in quantità prestabilite (6) elenca i requisiti che devono presentare le gamme di quantità per essere esentate dall'indicazione del prezzo per unità di misura;

considerando che fissando gamme di quantità semplici e facilmente comparabili la normalizzazione delle quantità dei prodotti alimentari preconfezionati può facilitare il confronto dei prezzi effettuato dal consumatore sul luogo di vendita; che è opportuno sostituire, ogniqualvolta sia possibile, tale normalizzazione all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura;

considerando che la direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (7), modificata dalla direttiva 86/96/CEE (8), la direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (9), modificata da ultimo dalla direttiva 85/10/CEE (10), la direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (11), modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (12), la direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (13), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (14), e la direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria (15), modificata da ultimo dalla direttiva 85/573/CEE (16), stabiliscono gamme di quantità per prodotti preconfezionati;

considerando che lo sforzo di normalizzazione compiuto a livello comunitario per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi contribuisce alla semplificazione delle gamme di quantità dei prodotti alimentari offerti al consumatore; che è opportuno prevedere l'esenzione delle gamme di quantità definite a livello comunitario;

considerando che per talune categorie di prodotti alimentari non è opportuna una normalizzazione a livello comunitario; che, per tali prodotti, conviene dare la facoltà di esentare le gamme di quantità definite a livello nazionale;

considerando che conviene dare agli Stati membri la facoltà di esentare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione è inutile;

considerando che scopo della regolamentazione oggetto della presente direttiva è l'informazione e la protezione dei consumatori,

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