Council Implementing Regulation (EU) 2015/549 of 7 April 2015 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Published date08 April 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 92, 8 April 2015
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8.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/549 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2015

che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
(2) Con sentenza del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite T-420/11 e T-56/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio 2011/299/PESC (2) e 2011/783/PESC (3) nella misura in cui inseriscono le seguenti entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co., e Kish Shipping Line Manning Co..
(3) Sulla base di nuove motivazioni, è opportuno inserire nuovamente 32 di queste entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
(4) Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa T-176/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/35/PESC del Consiglio (4) volta a inserire la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
(5) È opportuno inserire nuovamente la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2) Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 65).

(3) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 71).

(4) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22).


ALLEGATO

1) L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco
105. Bank Tejarat Recapito postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; tel. 88826690; Telex: 226641 TJTA IR; fax 88893641; Sito web: http://www.tejaratbank.ir La Bank Tejarat fornisce un sostegno significativo al governo dell'Iran, offrendo servizi e risorse finanziarie per progetti di sviluppo in materia di petrolio e gas. Il settore del petrolio e del gas costituisce una fonte importante di finanziamento per il governo dell'Iran e vari progetti finanziati dalla Banca Tejarat sono realizzati da società affiliate di entità possedute e controllate dal governo dell'Iran. Inoltre, la Banca Tejarat rimane parzialmente appartenente e strettamente legata al governo dell'Iran, che è quindi in grado di influenzare le decisioni della Banca Tejarat, compresa la sua partecipazione al finanziamento di progetti considerati dal governo iraniano come priorità assoluta. Inoltre, poiché la Bank Tejarat finanzia vari progetti in materia di produzione e raffinazione di petrolio greggio che richiedono necessariamente l'acquisizione di attrezzature e tecnologie chiave per tali settori, la cui fornitura per un uso in Iran è vietata, la Bank Tejarat può essere ritenuta coinvolta
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