Council Implementing Regulation (EU) No 906/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 193/2007 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate originating in India, and amending Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in, inter alia, India

Published date09 September 2011
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 232, 9 September 2011
L_2011232IT.01001901.xml
9.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232/19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 906/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 19 e 24,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore

(1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta antisovvenzioni iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 (3), ha imposto un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (4) a seguito di un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia tra 0 e 106,5 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t.

1.2. Misure antidumping in vigore

(2) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta antidumping iniziale»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 (6), ha imposto un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 a seguito dell’ultima inchiesta di riesame. Le misure, stabilite al livello di eliminazione del pregiudizio, consistevano in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio variava tra 87,5 e 200,9 EUR/t per i produttori indiani nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicato alle importazioni provenienti da altri produttori ammontava a 153,6 EUR/t («attuali misure antidumping»).
(3) Con la decisione 2000/745/CE (7) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da diversi produttori esportatori che stabilivano un prezzo minimo all’importazione («impegni»).

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(4) Una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base è stata presentata da Reliance Industries Limited, un produttore esportatore indiano di PET («il richiedente»). La domanda si limitava all’esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente e le vendite del richiedente all’Unione sono regolamentate dagli impegni.
(5) Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. In particolare, il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che l’importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio ad esso attualmente applicabile. Questa riduzione del livello generale delle sovvenzioni sarebbe dovuta principalmente ad un calo significativo dei vantaggi conferiti dal regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»).
(6) In data 10 giugno 2010, avendo constatato, sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale («attuale riesame») conformemente all’articolo 19 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente.

1.4. Parti interessate dall’inchiesta

(7) La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(8) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato.
(10) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Mumbai, in India, e presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio) e a Mumbai (ufficio regionale della direzione generale del Commercio estero).

1.5. Periodo dell’inchiesta di riesame

(11) L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

1.6. Inchiesta antidumping parallela

(12) In data 10 giugno 2010 (9) la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle attuali misure antidumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (10) («regolamento antidumping di base»), riguardante soltanto il dumping in relazione al richiedente.
(13) L’inchiesta antidumping parallela ha evidenziato che le circostanze relative al dumping non si sono alterate in maniera significativa e duratura, perciò la stessa si è conclusa senza apportare modifiche alle attuali misure antidumping applicabili al richiedente.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame è il PET, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell’India («il prodotto in esame»), attualmente classificato al codice NC 3907 60 20.

2.2. Prodotto simile

(15) L’inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all’Unione è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell’impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati vanno considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il presente riesame si limitava alla determinazione delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente, non sono state formulate conclusioni in merito al prodotto fabbricato e venduto dall’industria comunitaria sul mercato dell’Unione.

3. RISULTATI DELL’INCHIESTA

3.1. Sovvenzioni

(16) Secondo le informazioni del governo indiano e del richiedente e le risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si presume si concedano sovvenzioni.
Regimi nazionali:
a) regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — «AAS»);
b) regime di credito sui dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»);
c) regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»);
d) Focus Market Scheme — «FMS»;
e) Focus Product Scheme — «FPS»;
f) regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — «ITES»).
Regimi regionali:
g) regime di incentivazione all’investimento di capitali (Capital Invesment Incentive Scheme) del governo del Gujarat
(17) I regimi alle lettere da a) a e) di cui sopra hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy — «FTP»), pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati regolarmente. Due documenti dell’FTP risultano pertinenti nella fattispecie per il PIR, ovvero l’FTP 04-09 e l’FTP 09-14, l’ultimo dei quali è entrato in vigore nell’agosto 2009. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l’FTP 04-09 e l’FTP 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, volume I (Handbook of Procedures, rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Tale manuale è aggiornato regolarmente.
(18
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT