Council Regulation (EC) No 1264/1999 of 21 June 1999 amending Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund

Published date26 June 1999
Subject MatterCohesion Fund,economic, social and territorial cohesion,Internal market - Principles,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 161, 26 June 1999
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26.6.1999 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/57

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1164/94 (5), il Consiglio deve riesaminare tale regolamento anteriormente al 31 dicembre 1999;
(2) considerando che i principi fondamentali del Fondo di coesione definiti nel 1994 dovrebbero continuare a presiedere alle attività del Fondo stesso fino al 2006, ma che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti;
(3) considerando che, sebbene la moneta unica, l'euro, sia destinata ad incidere sul contesto macroeconomico della Comunità, ciò non pregiudica la necessità di continuare a fare riferimento al criterio del prodotto nazionale lordo ai fini dell'ammissibilità dei paesi beneficiari;
(4) considerando che ciascuno Stato membro che aderisce all'euro presenta al Consiglio un programma di stabilità nel quale è in particolare definito l'obiettivo a medio termine per il conseguimento di un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo;
(5) considerando che il Parlamento europeo ed il Consiglio, con la decisione n. 1692/96/CE (6), hanno adottato gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
(6) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (7);
(7) considerando che, alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva convergenza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il Fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri che partecipano all'euro darà adeguata in modo da tenere conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo;
(8) considerando che il regolamento (CE) n. 1466/97 (8) ha precisato le procedure relative al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;
(9) considerando che i dati preliminari e definitivi riguardanti il fabbisogno di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo devono essere elaborati conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (9);
(10) considerando che la risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 17 giugno 1997 (10) precisa le rispettive competenze degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio;
(11) considerando che, pur salvaguardando il principio di un'aliquota elevata del contributo, occorre che la Commissione promuova anche il ricorso ad altre fonti di finanziamento, in particolare allo sforzo degli Stati membri beneficiari per massimizzare lo stimolo esercitato dalle risorse del Fondo incorraggiando una maggiore utilizzazione delle risorse private di finanziamento; che è opportuno modulare le aliquote del contributo in modo da potenziare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo e da tenere maggiormente conto della redditività dei progetti; che nel contesto delle azioni finanziate dal Fondo dev'essere applicato il principio «chi inquina paga» fissato dall'articolo 174 del trattato;
(12) considerando che la responsabilità dello Stato membro nel campo del controllo finanziario dev'essere chiaramente definita;
(13) considerando che occorre garantire la continuità dei finanziamenti per le azioni in corso e i loro adeguamenti alle nuove esigenze normative;
(14) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1164/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:

1)
a) dopo il sesto considerando è inserito un nuovo considerando così formulato: «considerando che, tenuto conto del criterio di convergenza economica, le attuali disposizioni di condizionalità macroeconomica continueranno ad applicarsi; che di conseguenza il Fondo non finanzierà mai progetti o nuove fasi di progetto in uno Stato membro qualora il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, constata che tale Stato membro non ha rispettato il patto di stabilità e di crescita;»
b) dopo il nuovo settimo considerando è inserito un nuovo considerando così formulato: «considerando che le disposizioni per accelerare e chiarire la procedura per i disavanzi eccessivi, aventi lo scopo di scoraggiare i disavanzi pubblici eccessivi e, qualora essi si producano, favorire una rapida correzione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1467/97 (11)(11) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.;"
c) dopo l'originario ventesimo considerando è inserito un nuovo considerando così formulato: «considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto da ogni Stato membro in base al Fondo di coesione ai sensi del presente regolamento — insieme all'aiuto fornito nel quadro dei Fondi strutturali — non dovrebbe superare un massimale globale che dipende dalla capacità di assorbimento nazionale;»
d) l'originario ventunesimo considerando diventa il ventiquattresimo considerando, così formulato: «considerando che, in connessione con l'osservanza delle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato e con l'esigenza di una sana gestione del disavanzo pubblico, va prevista una forma di condizionalità per la concessione del finanziamento; che in tale contesto deve essere altresì verificato il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato, tenendo nel debito conto gli orientamenti adottati con la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1 997, relativa al patto di stabilità e di crescita (12), e che il concetto di disavanzo eccessivo va interpretato alla luce della medesima risoluzione; che dovrebbe essere valutata per ciasuno Stato membro partecipante la condizionalità macroeconomica, tenuto conto delle responsabilità che incombono ad ognuno di tali Stati membri ai fini della stabilità dell'euro;» (12) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1."
2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per essere ammessi al sostegno del Fondo a decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri beneficiari devono aver predisposto un programma quale
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