Council Regulation (EEC) No 2084/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 4255/88 laying down provisions for implementing Regulation (EEC) (No 2052/88 as regards the European Social Fund

Published date31 July 1993
Subject MatterCoordination of structural instruments,Internal market - Principles,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 31 July 1993
EUR-Lex - 31993R2084 - IT 31993R2084

Regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0100


REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4255/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5); che il regolamento (CEE) n. 2082/93 (6) ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7); che è necessario modificare anche il regolamento (CEE) n. 4255/88 (8);

considerando che è necessario ampliare il campo d'applicazione del Fondo sociale europeo (in appresso denominato «Fondo»), in particolare in seguito alla ridefinizione degli obiettivi n. 3 e n. 4, nonché alla definizione di un nuovo obiettivo n. 4; che è necessario prevedere esplicitamente che si tenga conto delle persone esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e rendere più flessibili i criteri di ammissibilità per le categorie già ammissibili;

considerando che, data la gravità del fenomeno della disoccupazione, l'azione comunitaria per quanto concerne gli obiettivi n. 3 e n. 4 riguarderà in modo predominante l'obiettivo n. 3 «lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di emarginazione dal mercato del lavoro» e che la ripartizione finanziaria tra gli obiettivi n. 3 e n. 4 ne terrà conto;

considerando che, tenuto conto di una disponibilità finanziaria limitata, la lotta contro la disoccupazione di lunga durata e le misure di inserimento professionale dei giovani restano prioritarie nel quadro dell'obiettivo n. 3;

considerando che è necessario ridefinire le azioni ammissibili per aumentare l'efficacia del perseguimento delle finalità politiche nel quadro dell'insieme degli obiettivi del Fondo e prevedere un ampliamento di queste azioni, in particolare degli aiuti all'occupazione che possono assumere, ad esempio, la forma di aiuti alla mobilità geografica, all'assunzione e alla creazione di attività autonome;

considerando che conviene che le azioni intraprese dal Fondo a titolo dei vari obiettivi configurino una strategia coerente intesa a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e a sviluppare le risorse umane e che gli Stati membri e la Commissione garantiscano il rispetto del principio di parità di opportunità per uomini e donne nell'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo nel quadro dell'insieme degli obiettivi;

considerando che occorre garantire che l'obiettivo n. 4 consolidi l'occupazione e le qualifiche professionali tramite azioni di anticipazione, di assistenza, di messa in rete e di formazione in tutta la Comunità e che deve pertanto: essere orizzontale, comprendendo l'intera economia, senza fare riferimento a priori a industrie o a settori specifici; rivolgersi a lavoratori e lavoratrici occupati, segnatamente quelli minacciati dalla disoccupazione, e non alle imprese, al fine di migliorarne le qualifiche e le opportunità di occupazione; avere obiettivi chiari per quanto riguarda il tipo di azione, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza; completare e non sostituire gli sforzi autonomi delle imprese;

considerando che è opportuno garantire che le azioni previste dall'obiettivo n. 4 agiscano sulle cause profonde dei problemi connessi con le trasformazioni industriali, ivi compresi i servizi, e che non si limitino ad operare sui sintomi che caratterizzano il mercato a breve termine; che conviene che le azioni prendano in considerazione le esigenze generali dei lavoratori e lavoratrici derivanti dalle trasformazioni industriali e dalle evoluzioni attuali o prevedibili dei sistemi produttivi e che esse non siano concepite in funzione di una sola impresa o di un particolare settore industriale; che un'attenzione particolare deve essere dedicata alle piccole e medie imprese ed al miglioramento dell'accesso alla formazione;

considerando che, a ragione dell'importanza strategica che riveste in questo settore la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, l'obiettivo n. 4 deve essere concentrato sulle azioni di formazione riguardanti l'introduzione, l'utilizzazione e lo sviluppo di metodi di produzione nuovi o perfezionati, in particolare le nuove tecniche organizzative e le nuove tecnologie, e sui mutamenti dei mercati e della società, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente; che d'altronde le azioni di formazione devono essere correlate alle esigenze cui devono far fronte i lavoratori delle piccole e medie imprese a causa dell'evoluzione...

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