Council Regulation (EU) No 567/2014 of 26 May 2014 amending Regulation (EC) No 215/2008 on the Financial Regulation applicable to the 10th European Development Fund as regards the application of the transition period between the 10th European Development Fund and the 11th European Development Fund until the entry into force of the 11th European Development Fund Internal Agreement

Published date27 May 2014
Subject MatterEuropean Development Fund (EDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 27 May 2014
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27.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157/52

REGOLAMENTO (UE) N. 567/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o Fondo europeo di sviluppo all'11o Fondo europeo di sviluppo fino all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11o Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 — 2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) («accordo interno sul 10o FES»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2013/759/UE del Consiglio (3) ha stabilito misure transitorie di gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) («meccanismo di transizione») volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e con i paesi e territori d'oltremare (PTOM), nonché a coprire le spese di sostegno nel periodo tra il 1o gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES.
(2) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 215/2008 (4) per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria, da parte della Commissione, del meccanismo di transizione nel periodo di passaggio dal 10o all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES.
(3) È opportuno modificare allo stesso modo le norme d'attuazione per la gestione operativa e finanziaria del Fondo investimenti attuato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) durante tale periodo di passaggio e fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo di passaggio dal 10o all'11o FES, gli articoli 1 e 159 del regolamento (CE) n. 215/2008 sono sostituiti da quelli contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino all'entrata in applicazione del regolamento finanziario dell'11o FES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3) Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

(4) Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

«PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES) e al rendimento e alla verifica dei suoi conti.

Articolo 2

Relazione con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

1. Se non espressamente disposto altrimenti, i riferimenti diretti del presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si intendono fatti anche alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (2).

2. I riferimenti del presente regolamento alle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si ritengono comprensivi delle disposizioni procedurali che non sono pertinenti al FES, in particolare quelle concernenti il potere di adottare atti delegati.

3. I riferimenti interni contenuti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o nel regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 non rendono le disposizioni cui rimandano indirettamente applicabili al FES.

4. I termini utilizzati nel presente regolamento hanno significato identico a quelli di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ad eccezione delle definizioni di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e), di detto regolamento.

Tuttavia, ai fini del presente regolamento, i seguenti termini del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, si intende per:

a) “bilancio”: il FES;

b) “impegno di bilancio”: impegno finanziario;

c) “istituzione”: la Commissione;

d) “stanziamenti” o “stanziamenti operativi”: le risorse del FES;

e) “linea di bilancio”: stanziamento;

f) “atto di base”: in funzione del contesto, l'accordo interno sul 10o FES, la decisione 2013/755/UE del Consiglio (3) (“decisione sull'associazione d'oltremare”) o il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio (4) (“regolamento di esecuzione”);

g) “paese terzo”: qualsiasi paese o territorio beneficiario che rientra nel campo di applicazione geografico del FES.

5. L'interpretazione del presente regolamento è volta a garantire la coerenza con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, a meno che tale interpretazione risulti incompatibile con le specificità del FES, quali previste dall'accordo di partenariato ACP-UE, dall'accordo interno sul 10o FES, dalla decisione sull'associazione d'oltremare o dal regolamento di esecuzione.

Articolo 3

Periodi, date e termini

Salvo disposizione contraria, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5).

Articolo 4

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Si applica l'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 riguardante l'informazione sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

TITOLO II

Principi finanziari

Articolo 5

Principi finanziari

L'esecuzione delle risorse del FES rispetta i seguenti principi:

a) l'unità e la verità del bilancio;
b) l'unità di conto;
c) l'universalità;
d) la specializzazione;
e) la sana gestione finanziaria;
f) la trasparenza.

L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 6

Principi di unità e verità del bilancio

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione al FES.

Si applicano l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 7

Principio dell'unità di conto

Si applica mutatis mutandis l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante l'utilizzo dell'euro.

Articolo 8

Principio dell'universalità

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.

Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatta salva l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante le norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio.

Tuttavia, le entrate di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento sono automaticamente detratte dai pagamenti effettuati a titolo dell'impegno che le ha generate.

L'Unione non può accendere prestiti entro il quadro del FES.

Articolo 9

Entrate con destinazione specifica

1. Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate.

2. Costituiscono entrate con destinazione specifica:

a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche; i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione;
b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
d) le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
e) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE,
...

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