Fossil (Gibraltar) Limited v Commissioner of Income Tax.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:680
Date15 September 2022
Docket NumberC-705/20
Celex Number62020CJ0705
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 settembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regimi di aiuti attuati dal governo di Gibilterra concernenti l’imposta sul reddito delle società – Decisione (UE) 2019/700 – Non imposizione dei redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties – Decisione della Commissione europea che dichiara il regime di aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Portata – Disposizione nazionale che non è stata oggetto dell’indagine condotta dalla Commissione in merito agli aiuti di Stato controversi – Imputazione dell’imposta pagata all’estero al fine di evitare la doppia imposizione»

Nella causa C‑705/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Income Tax Tribunal of Gibraltar (Tribunale per le imposte sul reddito di Gibilterra), con decisione del 16 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2020, nel procedimento

Fossil (Gibraltar) Ltd

contro

Commissioner of Income Tax,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fossil (Gibraltar) Ltd, da D. Feetham, KC, M. Levy, solicitor, e R. Pennington-Benton, barrister;

– per il Commissioner of Income Tax, da M. Llamas, KC, M. Petite, avocat, T. Rocca e Y. Sanguinetti, barristers;

– per la Commissione europea, da L. Flynn, P. Němečková e B. Stromsky, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all’aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra (GU 2019, L 119, pag. 151).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fossil (Gibraltar) Ltd e il Commissioner of Income Tax (Commissario per le imposte sul reddito, Gibilterra), in merito all’attuazione dell’obbligo di recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 1 della decisione 2019/700.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Regolamento (UE) n. 2015/1589

3 Ai sensi del considerando 25 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9):

«In caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato interno occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva. A tal fine, è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio. È opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali. L’applicazione di tali procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva. Per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

4 L’articolo 16 del medesimo regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», dispone quanto segue:

«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

(...)

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 (...) TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».

Decisione 2019/700

5 Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale al fine di verificare se la non imposizione dei redditi derivanti dagli interessi da prestiti infragruppo e dalle royalties (canoni versati a fronte di diritti di proprietà intellettuale), prevista dall’Income Tax Act 2010 (legge relativa all’imposta sul reddito del 2010), che è la legge sulla tassazione delle società di Gibilterra (in prosieguo: l’«ITA 2010»), avvantaggiasse in modo selettivo talune imprese, in violazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

6 Il 1º ottobre 2014 la Commissione ha informato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della sua decisione di estendere il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per includervi la pratica dei ruling fiscali a Gibilterra e, più in particolare, l’adozione di 165 ruling fiscali.

7 Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha adottato la decisione 2019/700. In sostanza, la Commissione ha rilevato, da un lato, che l’«esenzione» dei redditi derivanti dagli interessi da prestiti infragruppo e dalle royalties, applicabile a Gibilterra tra il 2011 e il 2013 ai sensi dell’ITA 2010, costituiva un regime di aiuti di Stato attuato illegittimamente e incompatibile con il mercato interno e, dall’altro, che il trattamento fiscale accordato dal governo di Gibilterra sulla base di ruling fiscali concessi a cinque società stabilite a Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (commanditaire vennootschap) e che percepivano redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties costituiva aiuti di Stato individuali illegali e incompatibili con il mercato interno.

8 L’articolo 1 di tale decisione enuncia quanto segue:

«1. Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo applicabile a Gibilterra ai sensi dell’[ITA 2010] tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, (...) del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2. Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito derivante da royalties applicabile a Gibilterra ai sensi dell’[ITA 2010] tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato».

9 In forza dell’articolo 2 di detta decisione:

«Gli aiuti di Stato individuali concessi dal governo di Gibilterra, in base ai ruling fiscali (...) concessi a favore di cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (Commanditaire vennootschap) che hanno ricevuto reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo, attuati illegittimamente dal Regno Unito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato».

10 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2019/700, il Regno Unito è tenuto a recuperare, in particolare, tutti gli aiuti incompatibili concessi segnatamente sulla base dei regimi di aiuti di cui all’articolo 1 di tale decisione.

11 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2019/700:

«1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

(...)

b) un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti sulla base dei regimi di aiuto di cui all’articolo 1, unitamente alle seguenti informazioni per ciascuno di essi e per ciascun esercizio fiscale pertinente:

– l’ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l’aliquota dell’imposta sul reddito applicabile, l’ammontare dell’imposta sul reddito versata e l’importo del mancato gettito fiscale;

– l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto;

(...)

d) l’importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario (per tutti gli esercizi fiscali soggetti a recupero);

(...)

f) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l’aiuto».

12 La sezione 10, intitolata «Recupero dell’aiuto», della decisione 2019/700 contiene indicazioni relative all’importo degli aiuti individuali che le autorità nazionali devono recuperare dai beneficiari degli aiuti. In particolare, i punti 223, 224 e 226 sono così formulati:

«(223) In relazione agli aiuti di Stato illegittimi sotto forma di misure fiscali, l’importo da recuperare deve essere calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l’importo che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale.

(224) In questo caso, al fine di ottenere l’ammontare dell’imposta che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale, le autorità del Regno Unito devono riesaminare il debito fiscale delle entità che hanno beneficiato delle misure in questione per ciascun esercizio fiscale per il quale hanno beneficiato di tali misure.

(...)

(226) L’ammontare del mancato gettito fiscale rispetto a un esercizio fiscale specifico va calcolato come segue:

– innanzitutto, le autorità del Regno Unito devono stabilire gli utili complessivi dell’impresa...

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