European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:319
Date22 April 2021
Docket NumberC-537/19
Celex Number62019CJ0537
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 aprile 2021 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Appalti pubblici di lavori – Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata, avente ad oggetto la locazione di un edificio non ancora costruito – Articolo 1 – Esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal locatario – Articolo 16 – Esclusione»

Nella causa C‑537/19,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 12 luglio 2019,

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek, M. Noll-Ehlers e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata, inizialmente, da M. Fruhmann e, successivamente, da J. Schmoll, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, poiché la Stadt Wien-Wiener Wohnen (in prosieguo: la «Wiener Wohnen») ha aggiudicato direttamente l’appalto del 25 maggio 2012, relativo all’edificio per uffici situato in Guglgasse 2-4, Vienna (Austria), senza indire una procedura di gara e senza comunicare il relativo bando, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 28, nonché dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

2 I considerando 2 e 24 della direttiva 2004/18 erano così formulati:

«(2) L’aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(...)

(24) Nell’ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici».

3 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al paragrafo 2, lettera b), stabiliva quanto segue:

«Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica».

4 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Principi di aggiudicazione degli appalti», prevedeva quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».

5 L’articolo 16 della direttiva 2004/18, intitolato «Esclusioni specifiche», così disponeva:

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

(...)».

6 L’articolo 28 di detta direttiva, intitolato «Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo», era così formulato:

«Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all’articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara».

7 L’articolo 35, paragrafo 2, di tale direttiva, intitolato «Bandi e avvisi», prevedeva quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall’articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall’articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara».

8 La direttiva 2004/18 è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), con effetto dal 18 aprile 2016.

Diritto austriaco

9 Alla data di conclusione del contratto di locazione in questione, il 25 maggio 2012, le disposizioni nazionali applicabili erano contenute nel Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen 2006 (legge federale del 2006 sugli appalti pubblici), nella versione applicabile a tale data.

Procedimento precontenzioso

10 A seguito di una denuncia ricevuta nel corso del 2015 e di contatti informali con le autorità austriache, la Commissione, il 25 luglio 2016, ha inviato alla Repubblica d’Austria una lettera di costituzione in mora (procedura d’infrazione n. 2016/4074), in cui ha contestato una violazione degli articoli 2, 28 e 35 della direttiva 2004/18, a causa dell’aggiudicazione diretta, senza procedura di gara né bando di gara conformemente a detta direttiva, da parte della Wiener Wohnen, in data 25 maggio 2012, di un contratto di locazione a tempo indeterminato per l’edificio per uffici denominato Gate 2 (in prosieguo: l’«edificio Gate 2»), comprensivo di un parcheggio sotterraneo, sul terreno sito in Guglgasse 2-4, Vienna.

11 Secondo i termini di tale contratto, il locatore, la Vectigal Immobilien GmbH & Co KG, proprietario del citato terreno al momento della conclusione del contratto suddetto, intendeva costruire l’edificio Gate 2 su tale terreno.

12 Il bene locato consisteva di due ali (A e B), dal pianterreno al quinto piano. Ponti tra queste due ali, al primo e al quinto piano, erano previsti come variante. Inoltre, la Wiener Wohnen aveva il diritto unilaterale, come opzione («call option»), di prendere in locazione, oltre ai primi cinque piani che costituivano il bene inizialmente locato, i piani dal sesto all’ottavo dell’ala B di tale edificio. Un addendum al contratto di locazione, datato 25 ottobre 2012, ha confermato che la Wiener Wohnen ha esercitato tale opzione.

13 Il contratto di locazione in questione è stato stipulato per una durata indeterminata. Esso originariamente prevedeva che la Wiener Wohnen potesse avvalersi della risoluzione ordinaria del contratto soltanto quindici anni dopo l’inizio della locazione e, in seguito, ogni dieci anni. Oltre alla suddetta risoluzione ordinaria, era ammessa una risoluzione straordinaria in caso di violazione grave o persistente del contratto di locazione da parte del locatore, oppure qualora l’edificio Gate 2 fosse inutilizzabile per l’uso convenuto per più di sei mesi.

14 Il secondo addendum a detto contratto di locazione, datato 16 e 17 settembre 2013, ha posticipato il primo termine per potersi avvalere della risoluzione ordinaria. Ai sensi del punto 2.4 di tale addendum, la clausola corrispondente risultava redatta come segue: «Il locatario può avvalersi della risoluzione ordinaria del presente contratto di locazione, ma soltanto, rispettivamente, dopo 25 anni, 35 anni, 45 anni (ecc.) dall’inizio della locazione (e tenendo conto del periodo di preavviso di cui al punto 2.2.) (periodo di preavviso di dodici mesi dalla fine di un trimestre di calendario)».

15 Dopo aver occupato l’edificio Gate 2, la Wiener Wohnen ha concesso in sublocazione alla Wiener Wohnen Haus & Außenbetreuung GmbH taluni spazi per uffici. Inoltre, anche la Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (sindacato dei dipendenti comunali) ha allestito un centro informativo nell’edificio suddetto.

16 La Repubblica d’Austria ha risposto alla lettera di costituzione in mora della Commissione con lettera del 26 settembre 2016, nella quale ha ammesso che l’aggiudicazione diretta del contratto di locazione in questione rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18 e che, pertanto, si sarebbe dovuta indire una procedura di gara conformemente a detta direttiva. Tale Stato membro ha dichiarato di rammaricarsi dell’errore commesso e ha...

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