Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov v LG and MH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:661
Docket NumberC-790/19
Date02 September 2021
Celex Number62019CJ0790
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

2 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849Direttiva 2005/60/CE – Reato di riciclaggio – Riciclaggio commesso dall’autore del reato principale (“autoriciclaggio”)»

Nella causa C‑790/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), con decisione del 14 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2019, nel procedimento

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contro

LG,

MH,

con l’intervento di:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, da C. Constantin Sandu, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, inizialmente da T. Scharf, M. Wasmeier, R. Troosters e L. Nicolae, successivamente da T. Scharf, M. Wasmeier e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di LG e MH, accusati di aver, rispettivamente, commesso e partecipato ad un reato consistente nel riciclaggio di capitali.

Contesto normativo

Il diritto del Consiglio dEuropa

Il protocollo n. 7 della CEDU

3 L’articolo 4 del Protocollo n. 7 annesso alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte», dispone quanto segue:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

(...)».

La convenzione di Strasburgo

4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 (Serie dei trattati europei, n. 141; in prosieguo: la «convenzione di Strasburgo») così recita:

«Ai fini della presente convenzione:

“provento” significa ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi valore patrimoniale, come definito nel sottoparagrafo b del presente articolo».

5 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di detta convenzione prevede che:

«1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

(...)

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

(...)

b) può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(...)».

La convenzione di Varsavia

6 La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Serie dei Trattati del Consiglio d’Europa n. 198; in prosieguo: la «convenzione di Varsavia»), entrata in vigore il 1º maggio 2008, contiene al suo articolo 1, lettera a), la stessa definizione dell’espressione «provento» della Convenzione di Strasburgo.

7 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale convenzione così recita:

«1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

(...)

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

(...)

b) può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(...)».

Le relazioni esplicative delle convenzioni di Strasburgo e di Varsavia

8 Le relazioni esplicative delle convenzioni di Strasburgo e di Varsavia indicano che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Strasburgo e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della Convenzione di Varsavia tengono conto del fatto che, in alcuni Stati, in applicazione di principi fondamentali del loro diritto penale interno, la persona che ha commesso il reato principale non commette un reato supplementare riciclando i prodotti di detto reato principale, mentre altri Stati hanno già adottato normative in tal senso.

Diritto dellUnione

Decisione quadro 2001/500/GAI

9 La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU 2001, L 182, pag. 1), all’articolo 1 così prevede:

«Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione di [Strasburgo]:

(...)

b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

10 Ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro in parola:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, in modo coerente con il proprio sistema di applicazione della legge, affinché le infrazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione del 1990, quali risultano dall’articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni».

La direttiva 2005/60/CE

11 I considerando 1, 5 e 48 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15), così recitano:

«1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(...)

5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche [dell’Unione europea], senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia [dall’Unione] dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, [l’Unione] dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (in seguito denominato “GAFI”), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

(...)

48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la [CEDU]».

12 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola così prevede:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché il riciclaggio di denaro e il...

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