Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2003/2003 (Texto pertinente a efectos del EEE)Texto pertinente a efectos del EEE

Published date25 June 2019
Subject MatterMercato interno - Principi,Mercado interior - Principios,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 25 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 25 de junio de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 25 juin 2019
TESTO consolidato: 32019R1009 — IT — 16.07.2022

02019R1009 — IT — 16.07.2022 — 001.004


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►B REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1768 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 L 356 8 8.10.2021
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2086 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2021 L 427 120 30.11.2021
►M3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2087 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2021 L 427 130 30.11.2021
►M4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2088 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2021 L 427 140 30.11.2021


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 302, 22.11.2019, pag. 129 (2019/1009)
►C2 Rettifica, GU L 382, 28.10.2021, pag. 59 (2019/1009)
►C3 Rettifica, GU L 161, 16.6.2022, pag. 121 (2019/1009)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2019

che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.
Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;

b)

ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «prodotto fertilizzante» : una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale;
2) «prodotto fertilizzante dell’UE» : un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato;
3) «sostanza» : una sostanza quale definita all’articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
4) «miscela» : una miscela quale definita all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
5) «microrganismo» : un microrganismo quale definita all’articolo 3, punto 15), del regolamento (CE) n. 1107/2009;
6) «forma liquida» : una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste;
7) «forma solida» : una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo);
8) «percentuale in massa» : una percentuale della massa dell’intero prodotto fertilizzante dell’UE nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato;
9) «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un prodotto fertilizzante dell’UE per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
10) «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione;
11) «fabbricante» : qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
12) «rappresentante autorizzato» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
13) «importatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante dell’UE originario di un paese terzo;
14) «distributore» : qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE;
15) «operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
16) «specifica tecnica» : un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell’UE, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare;
17) «norma armonizzata» : una norma armonizzata ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
18) «accreditamento» : l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
19) «organismo nazionale di accreditamento» : l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
20) «valutazione della conformità» : la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell’UE sono state rispettate;
21) «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;
22) «richiamo» : qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell’UE già messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
23) «ritiro» : qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE presente nella catena di fornitura;
24) «normativa di armonizzazione dell’Unione» : la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
25) «marcatura CE» : una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell’UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

1.
Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.
3.
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.

Articolo 4

Prescrizioni sui prodotti

1.

Un prodotto fertilizzante dell’UE:

a)

soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;

b)

soddisfa le...

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