Published date | 25 June 2019 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 25 giugno 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 25 de junio de 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 25 juin 2019 |
02019R1009 — IT — 16.07.2022 — 001.004
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1) |
Modificato da:
| | Gazzetta ufficiale |
n. | pag. | data |
►M1 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1768 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 | L 356 | 8 | 8.10.2021 |
►M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2086 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2021 | L 427 | 120 | 30.11.2021 |
►M3 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2087 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2021 | L 427 | 130 | 30.11.2021 |
►M4 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2088 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2021 | L 427 | 140 | 30.11.2021 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 302, 22.11.2019, pag. 129 (2019/1009) |
►C2 | Rettifica, GU L 382, 28.10.2021, pag. 59 (2019/1009) |
►C3 | Rettifica, GU L 161, 16.6.2022, pag. 121 (2019/1009) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2019
che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.
Il presente regolamento non si applica:
a)
ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione dei seguenti atti giuridici:
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) | «prodotto fertilizzante» : una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza nutrizionale; |
2) | «prodotto fertilizzante dell’UE» : un prodotto fertilizzante che rechi la marcatura CE quando messo a disposizione sul mercato; |
6) | «forma liquida» : una sospensione o una soluzione, dove per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida e per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide, oppure un gel, ivi comprese le paste; |
7) | «forma solida» : una forma caratterizzata da rigidità strutturale e resistenza alle variazioni di forma o volume e nella quale gli atomi sono tenuti insieme da legami forti, in un reticolo geometricamente regolare (solidi cristallini) o in modo irregolare (solido amorfo); |
8) | «percentuale in massa» : una percentuale della massa dell’intero prodotto fertilizzante dell’UE nella forma in cui è messo a disposizione sul mercato; |
9) | «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un prodotto fertilizzante dell’UE per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
10) | «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un prodotto fertilizzante dell’UE sul mercato dell’Unione; |
11) | «fabbricante» : qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell’UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; |
12) | «rappresentante autorizzato» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
13) | «importatore» : qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto fertilizzante dell’UE originario di un paese terzo; |
14) | «distributore» : qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto fertilizzante dell’UE; |
15) | «operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; |
16) | «specifica tecnica» : un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto fertilizzante dell’UE, il relativo processo di produzione o i relativi metodi di campionamento e di analisi devono soddisfare; |
20) | «valutazione della conformità» : la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente regolamento relative a un prodotto fertilizzante dell’UE sono state rispettate; |
21) | «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni; |
22) | «richiamo» : qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto fertilizzante dell’UE già messo a disposizione dell’utilizzatore finale; |
23) | «ritiro» : qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto fertilizzante dell’UE presente nella catena di fornitura; |
24) | «normativa di armonizzazione dell’Unione» : la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; |
25) | «marcatura CE» : una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto fertilizzante dell’UE è conforme alle prescrizioni applicabili stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. |
Articolo 3
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all’
articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo
114, paragrafo 4,
TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.
3. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.
Articolo 4
Prescrizioni sui prodotti
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:
a)
soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;
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