Regulation (EU) No 693/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 amending Council Regulation (EC) No 861/2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea

Published date22 July 2011
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 22 July 2011
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22.7.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/33

REGOLAMENTO (UE) N. 693/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio (3), prevede un’azione finanziaria nei seguenti settori: relazioni internazionali, governance, raccolta dei dati e consulenza scientifica, controllo ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca («PCP»).
(2) In ogni settore d’intervento, il regolamento (CE) n. 861/2006 è integrato da altri regolamenti o da altre decisioni correlati. Dall’adozione di tale regolamento vi è stata un’evoluzione di diversi elementi della legislazione ad esso correlata; il regolamento dovrebbe essere quindi modificato al fine di garantire la coerenza tra tutti gli elementi del quadro legislativo.
(3) L’esperienza ha inoltre dimostrato che è necessario modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 ritoccandone leggermente alcune disposizioni al fine di rispondere meglio alla situazione attuale.
(4) È altresì necessario chiarire, ove opportuno, la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli.
(5) Possono essere conclusi partenariati internazionali a livello bilaterale, regionale o multilaterale.
(6) Il fatto che la decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (4), ha conferito ai consigli consultivi regionali lo status di organismi che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento.
(7) Per le riunioni preparatorie del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura («CCPA») è opportuno prevedere la possibilità di concedere un sostegno finanziario, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni professionali europee, a quelli di altre organizzazioni, nonché di finanziare le spese di traduzione, interpretazione e locazione delle sale. È opportuno aggiornare l’elenco degli organi consultivi per le cui riunioni la plenaria del CCPA nomina un rappresentante.
(8) Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (5), ha ampliato l’ambito di applicazione della raccolta dei dati al fine di includervi la raccolta, la gestione e l’uso dei dati stessi; è opportuno che ciò trovi esplicito riscontro nel presente regolamento.
(9) La decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (6), include tra i dati da raccogliere una serie di variabili socioeconomiche.
(10) Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008, e il regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe conformarsi a tali disposizioni.
(11) Le misure di programmazione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nel regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (7).
(12) Alcune disposizioni della decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (8), non sono state incluse nel regolamento (CE) n. 861/2006, né convertite in modalità di applicazione. Ciò ha dato luogo ad un vuoto giuridico per gli anni 2007 e 2008, periodo durante il quale la Commissione ha continuato ad applicare le norme precedentemente in vigore previste dalla decisione 2000/439/CE. Ai fini della certezza del diritto è opportuno disporre, con effetto retroattivo, che tali norme siano rimaste applicabili in tale periodo.
(13) È opportuno che la spesa nel settore della consulenza scientifica includa la spesa per i contratti di partenariato con gli organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock.
(14) È opportuno presentare in modo più chiaro e particolareggiato le indicazioni riguardanti le spese ammissibili nel settore del controllo e stabilire un collegamento con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9), e con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (10).
(15) I partecipanti ai programmi di formazione in materia di controllo e di esecuzione delle norme PCP, benché rappresentino un’autorità dello Stato membro, non sono necessariamente funzionari. È pertanto opportuno che anche le spese sostenute per la formazione di personale diverso dai funzionari siano sovvenzionabili.
(16) Oltre ad analizzare l’attuazione delle attività di controllo, il Centro comune di ricerca fornisce pareri e partecipa allo sviluppo di nuove tecnologie.
(17) Ai fini di una più corretta gestione finanziaria è necessario adeguare le modalità di programmazione per le spese connesse alle attività di controllo, in particolare abbreviando il termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dell’Unione e specificando ulteriormente le informazioni da trasmettere in relazione ai progetti e il formato per la trasmissione di tali informazioni.
(18) Il titolo e l’articolato del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbero essere modificati per tener conto dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona.
(19) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle misure in materia di controllo e di applicazione, più in particolare per quanto riguarda i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di sorveglianza e di controllo applicabili alla PCP, nonché delle misure nel settore della raccolta, della gestione e dell’uso dei dati di base, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (11).
(20) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 861/2006 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:
2) nell’articolato, ad eccezione dei riferimenti all’agenzia comunitaria di controllo della pesca all’articolo 4, lettera c), i termini «comunitario», «comunitaria», «comunitari», «comunitarie» nonché «della Comunità» e «delle Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione». I termini «acque comunitarie» sono sostituiti dai termini «acque UE». Sono apportati al testo gli eventuali adeguamenti grammaticali necessari;
3) all’articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) misure di conservazione, raccolta e gestione dei dati e uso dei dati per la formulazione di pareri scientifici per la PCP;»;
4) all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati necessari per la PCP;»;
5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e di pareri scientifici L’azione finanziaria dell’Unione di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l’obiettivo di migliorare la raccolta, la gestione e l’uso dei dati e i pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino, gli aspetti economici della pesca e dell’acquacoltura e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque UE, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ambientali e socioeconomiche.»;
6) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sviluppare, attraverso partenariati a livello bilaterale, regionale o multilaterale, la capacità di gestione e di controllo delle risorse di pesca dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo
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