UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ v UAB „Ecoservice Klaipėda“ and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:700
Docket NumberC-927/19
Date07 September 2021
Celex Number62019CJ0927
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

7 settembre 2021 (*)

Indice


Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2014/24

Direttiva 89/665

Direttiva 2016/943

Diritto lituano

Legge sugli appalti pubblici

Codice di procedura civile della Repubblica di Lituania

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle questioni dalla quarta alla nona

Osservazioni preliminari

Sulle questioni dalla quinta alla settima

Sulle questioni quarta, ottava e nona

– Sulla portata dell’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di proteggere le informazioni riservate e sull’obbligo di motivazione

– Sulla portata dell’obbligo del giudice nazionale competente di tutelare le informazioni riservate

Sulla decima questione

Sull’undicesima questione

Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 58, paragrafi 3 e 4 – Articolo 60, paragrafi 3 e 4 – Allegato XII – Svolgimento delle procedure di aggiudicazione – Scelta dei partecipanti – Criteri di selezione – Mezzi di prova – Capacità economica e finanziaria degli operatori economici – Possibilità per il capofila di un’associazione temporanea di imprese di avvalersi degli introiti ricavati da un appalto pubblico precedente rientrante nello stesso settore dell’appalto di cui al procedimento principale, anche quando questi non esercitava esso stesso l’attività rientrante nel settore oggetto dell’appalto di cui al procedimento principale – Capacità tecniche e professionali degli operatori economici – Carattere esaustivo dei mezzi di prova ammessi dalla direttiva – Articolo 57, paragrafo 4, lettera h), nonché paragrafi 6 e 7 – Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto – Iscrizione in un elenco di operatori economici esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti – Solidarietà tra i membri di un’associazione temporanea di imprese – Carattere personale della sanzione – Articolo 21 – Tutela della riservatezza delle informazioni trasmesse all’amministrazione aggiudicatrice da un operatore economico – Direttiva (UE) 2016/943 – Articolo 9 – Riservatezza – Tutela dei segreti commerciali – Applicabilità alle procedure di aggiudicazione di appalti – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1 – Diritto a un ricorso effettivo»

Nella causa C‑927/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 17 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2019, nel procedimento

«Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB,

con l’intervento di:

«Ecoservice Klaipėda» UAB,

«Klaipėdos autobusų parkas» UAB,

«Parsekas» UAB,

«Klaipėdos transportas» UAB,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidentee, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby (relatore), S. Rodin, F. Biltgen, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’«Ecoservice Klaipėda» UAB, da J. Elzbergas e V. Mitrauskas, advokatai;

– per la «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, da D. Soloveičik, advokatas;

– per il governo lituano, da K. Dieninis e R. Butvydytė, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Haasbeek, S.L. Kalėda e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 21 e 42, dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), dell’articolo 58, paragrafi 3 e 4, nonché dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), degli articoli 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB (centro regionale di gestione dei rifiuti della regione di Klaipėda, Lituania) (in prosieguo: l’«amministrazione aggiudicatrice») e la «Ecoservice Klaipėda» UAB (in prosieguo: la «Ecoservice»), in merito all’aggiudicazione di un appalto pubblico per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani a un raggruppamento di operatori economici, composto dalla «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, dalla «Parsekas» UAB e dalla «Klaipėdos transportas» UAB (in prosieguo: il «Raggruppamento»).

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2014/24

3 Il considerando 51 della direttiva 2014/24 recita:

«Occorre precisare che le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni riservate non ostano in alcun modo alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche».

4 L’articolo 18 di tale direttiva, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli appalti», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

(...)».

5 L’articolo 21 di detta direttiva, intitolato «Riservatezza», prevede quanto segue:

«1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto».

6 L’articolo 42 della medesima direttiva, intitolato «Specifiche tecniche», recita:

«1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

(...)

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione “o equivalente”;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

(...)».

7 L’allegato VII della direttiva 2014/24 è relativo alla «[d]efinizione di talune specifiche tecniche».

8 L’articolo 50 di tale direttiva, rubricato «Avvisi relativi agli appalti aggiudicati», al suo paragrafo 4 così prevede:

«Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non...

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