UB v Kauno teritorinė muitinė.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:277
Date07 April 2022
Docket NumberC-489/20
Celex Number62020CJ0489
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità»

Nella causa C‑489/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 30 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 2020, nel procedimento

UB

contro

Kauno teritorinė muitinė

con l’intervento di:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz (relatore), P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e J. Jokubauskaitė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2 Tale domanda si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, UB, ricorrente nel procedimento principale, e, dall’altro, il Kauno teritorinė muitinė (ufficio doganale regionale di Kaunas, Lituania) e il Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (dipartimento doganale del Ministero delle Finanze, Lituania) in merito ad una decisione di tale ufficio doganale regionale, che ha fissato l’importo delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a carico di UB, in seguito all’introduzione illegale di sigarette nel territorio lituano dalla Bielorussia.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Il Codice doganale dell’Unione

3 Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione:

«Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

4 L’articolo 79 di tale codice, intitolato «Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza», così dispone:

«1. Per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di:

a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio;

(...)».

5 L’articolo 124 di detto codice, intitolato «Estinzione», prevede quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

e) quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».

(...)

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l’obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all’importazione o all’esportazione o l’esistenza di un’obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

(...)».

6 Ai sensi del suo articolo 286, paragrafo 1, detto codice abroga il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), che a sua volta aveva abrogato il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

Il regolamento n. 450/2008

7 Il regolamento n. 450/2008, al suo articolo 86, intitolato «Estinzione», prevedeva quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 68 e le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

e) quando le merci soggette a dazi all’importazione o all’esportazione vengono sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate».

(...)».

Il regolamento n. 2913/92

8 Il regolamento n. 2913/92 prevedeva, all’articolo 202, quanto segue:

«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità [europea] di una merce soggetta a dazi all’importazione, oppure

b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un’altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.

2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

(...)».

9 L’articolo 233 di tale regolamento, intitolato «Estinzione dell’obbligazione doganale», così disponeva:

«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue:

(...)

d) quando le merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 202 sono sequestrate all’atto dell’introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.

(...)».

La direttiva 2008/118

10 Conformemente all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118:

«I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all’atto:

(...)

b) della loro importazione nel territorio della Comunità».

11 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così dispone:

«1. L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.

2. Ai fini della presente direttiva, per...

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