X-GmbH contra Finanzamt Z.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0048
ECLIECLI:EU:C:2020:169
Date05 March 2020
Docket NumberC-48/19
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari»

Nella causa C‑48/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 18 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2019, nel procedimento

X-GmbH

contro

Finanzamt Z,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la X-GmbH, da G. Burwitz, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da S. Eisenberg, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e L. Mantl, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X-GmbH e il Finanzamt Z (amministrazione finanziaria di Z, Germania) in merito al rifiuto di quest’ultimo di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) consulenze telefoniche su diversi argomenti riguardanti la salute e programmi di accompagnamento, per telefono, di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata fornite dalla X, per conto delle casse malattia pubbliche.

Contesto normativo

Direttiva 2006/112

3 L’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così recita:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

(...)».

Diritto tedesco

4 L’articolo 4 dell’Umsatzsteuergesetz (legge sull’imposta sul valore aggiunto) del 21 febbraio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 386), come modificata dalla legge 19 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2794), così dispone:

«Fra le operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, sono esenti:

(...)

14. a) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio dell’attività di medico, dentista, naturopata, fisioterapista, ostetrica o di altra simile attività di cura. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

5 La X è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco. Nel febbraio 2014, essa ha fornito, per conto delle casse malattia pubbliche, consultazioni telefoniche su diversi argomenti relativi alla salute e ha condotto programmi di accompagnamento, per telefono, di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata.

6 Tali prestazioni erano fornite da infermieri e da assistenti sanitari la maggior parte dei quali disponeva anche di una formazione cosiddetta di «educatore sanitario». In più di un terzo dei casi interveniva inoltre un medico, che prendeva in carico la consulenza o, in caso di richiesta di precisazioni, forniva indicazioni o un secondo parere.

7 Le consultazioni telefoniche offrivano agli assicurati la possibilità di chiamare i collaboratori della X in qualsiasi momento per chiedere loro informazioni. Se desideravano consulenze di ordine medico, detti collaboratori effettuavano una valutazione assistita da computer, con l’ausilio di questioni mirate che consentivano loro di determinare il contesto medico al quale poteva essere collegata la situazione dell’assicurato interessato, poi consigliavano quest’ultimo sulla sua situazione terapeutica, fornendogli spiegazioni relative alle diagnosi e alle terapie ipotizzabili o, ancora, proponendogli modifiche di comportamento o di presa a carico.

8 I casi chiusi venivano riferiti a campione al responsabile medico, che verificava in particolare la coerenza, sotto l’aspetto medico, dei dati attestati.

9 Nell’ambito dei programmi di accompagnamento, i partecipanti erano selezionati, dalle casse malattia, sulla base dei dati di fatturazione e dei quadri clinici, erano poi contattati dalle medesime con lettera e, se lo desideravano, erano iscritti ad un programma. Tali programmi consentivano ai partecipanti di essere contattati telefonicamente, per un periodo da tre a dodici mesi, dai collaboratori della X e di chiamare questi ultimi, in qualsiasi momento, al fine di ottenere informazioni relative alla loro patologia.

10 Il giudice del rinvio indica che tali programmi perseguivano principalmente l’obiettivo di migliorare, per i partecipanti e i loro parenti, la comprensione della malattia nonché il rispetto dell’assunzione dei farmaci prescritti o la partecipazione ad altre terapie, di evitare trattamenti errati e di promuovere una risposta adeguata all’eventuale aggravamento dei sintomi e all’isolamento sociale. L’obiettivo dei suddetti programmi consisteva nel migliorare la gestione dei costi di assistenza dei pazienti, in particolare riducendo sensibilmente il numero di nuove ospedalizzazioni, nel sostenere i genitori dei pazienti che potevano essere colpiti da disturbi da deficit di attenzione e nel ridurre i rischi di patologie secondarie.

11 Nell’ambito di tali attività, la X ha chiesto di beneficiare, per il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, di un’esenzione dall’imposta sulla cifra d’affari. L’ amministrazione finanziaria di Z ha ritenuto che le prestazioni interessate fossero imponibili.

12 La X, il cui ricorso proposto dinanzi al giudice competente in primo grado è stato respinto, ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania).

13 In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se esso possa ritenere che consulenze di natura medica effettuate per telefono, che non siano connesse a un trattamento medico concreto o avvengano solo come preliminari a un simile trattamento, debbano essere assoggettate all’IVA o se debba applicare la giurisprudenza della Corte che esclude dall’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 le cure la cui...

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