B S and C A v Ministère public and Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:938
Docket NumberC-663/18
Date19 November 2020
Celex Number62018CJ0663
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 novembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD)»

Nella causa C‑663/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel d’Aix-en-Provence (Corte d’appello di Aix-en-Provence, Francia), con decisione del 23 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2018, nel procedimento penale contro

B S,

C A

con l’intervento di:

Ministère public,

Conseil national de l’ordre des pharmaciens,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per B S, da X. Pizarro e I. Metton, avocats;

– per C A, da E. van Keymeulen, M. De Vallois, A. Vey e L.‑M. De Roux, avocats;

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, C. Mosser e R. Coesme, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Lewis, M. Huttunen e M. Kaduczak, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Francia a carico di B S e C A, in merito alla commercializzazione e alla distribuzione di una sigaretta elettronica all’olio di canapa.

Contesto normativo

Diritto internazionale

SA e note esplicative del SA

SA

3 Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato creato dalla convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»).

4 La voce 2932 della nomenclatura del SA, che figura nel capitolo 29 di quest’ultima, intitolato «Prodotti chimici organici», si presenta come segue:

N. della voce

Codice del

SA

Designazione delle merci

(...)


(...)

29.32


Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

(...)


(...)



– altri


2932.95

– – Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)



– – altri


5 La voce 5701 della nomenclatura del SA, divenuta la voce 5302 di quest’ultima, riguarda la «Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)».

Note esplicative del SA

6 Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni della convenzione sul SA.

7 La nota relativa al capitolo 29 della nomenclatura del SA indica quanto segue:

«Il Capitolo 29 comprende, in generale, soltanto composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente (...) Un composto di costituzione chimica definita presentato isolatamente è una sostanza costituita da una specie molecolare (covalente o ionica in particolare) la cui composizione è definita da un costante rapporto fra i suoi elementi e che può essere rappresentata da un diagramma strutturale unico. (...) Questi composti possono contenere delle impurezze».

8 Secondo la nota relativa alla voce 5302 della nomenclatura del SA, tale voce comprende:

«1) La canapa greggia, come proviene dal raccolto, anche se sgranata.

2) La canapa macerata, le cui fibre, separate parzialmente dal capecchio, aderiscono ancora a questo.

3) La canapa stigliata, cioè la filaccia sola, costituita da fasci di fibre (filamenti tessili) che superano, talvolta, la lunghezza di 2 m.

4) La filaccia di canapa pettinata o altrimenti preparata per la filatura (ma non filata), presentata ordinariamente sotto forma di nastri o di stoppini.

5) La stoppa ed altri cascami filamentosi di canapa, che provengono generalmente dalla stigliatura e soprattutto dalla pettinatura, nonché i cascami di filati di canapa, raccolti specialmente durante l’operazione di filatura o di tessitura e gli sfilacciati di canapa, ottenuti dallo sfilacciamento di vecchi cordami, stracci, ecc. Detti cascami sono compresi in questa voce, anche se sono utilizzabili nella filatura (possono essere presentati allora sotto forma di nastri o di stoppini); sono pure impiegati, come materiale da imbottitura, o di calfataggio o per la fabbricazione della carta».

Convenzione unica

9 La convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30 marzo 1961, modificata dal protocollo del 1972 recante modifica della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 520, n. 7515; in prosieguo: la «convenzione unica»), all’articolo 1, prevede quanto segue:

«1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

(...)

b) il termine “cannabis” indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici), la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

c) l’espressione “pianta di cannabis” indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

(...)

j) il termine “stupefacente” indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

(...)».

10 L’elenco degli stupefacenti della tabella I della medesima convenzione comprende la cannabis, la resina di cannabis, gli estratti e le tinture di cannabis.

Convenzione sulle sostanze psicotrope

11 La convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1019, n. 14956; in prosieguo: la «convenzione sulle sostanze psicotrope»), all’articolo 1, lettera e), prevede quanto segue:

«Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:

(...)

e) [l]’espressione “Sostanze psicotrope” designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV [della presente convenzione]».

Diritto dellUnione

Decisione quadro 2004/757/GAI

12 La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU 2004, L 335, pag. 8), all’articolo 1, prevede quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1) “stupefacenti”: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite:

a) la [convenzione unica];

b) la [convenzione sulle sostanze psicotrope]. Sono altresì contemplate le sostanze sottoposte a controllo nell’ambito dell’azione comune 97/396/JAI del 16 giugno 1997 [sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea] riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche [(GU 1997, L 167, pag. 1)]».

13 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2004/757, ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate: la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione quadro precisa che sono escluse dal campo di applicazione di quest’ultima le condotte descritte all’articolo 2, paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

14 La convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, in prosieguo: la «convenzione di...

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