Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:362
Date05 May 2022
Docket NumberC-718/20
Celex Number62020CJ0718
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria


SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Impugnazione – Dumping – Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese – Istituzione di un dazio antidumping definitivo»

Nella causa C‑718/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 dicembre 2020,

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, con sede in Huzhou (Repubblica popolare cinese), rappresentata da K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da M. Gustafsson, P. Němečková e E. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la presente impugnazione, la società Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (in prosieguo: la «Zhejiang»), con sede in Cina, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione (T‑307/18, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2020:487), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 63, pag. 15), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Contesto normativo

Diritto internazionale

2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, e gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo, tra i quali figura l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»).

3 L’articolo 18.3 dell’accordo antidumping è del seguente tenore:

«Fatto salvo il paragrafo 3, commi 1) e 2), le disposizioni del presente accordo si applicano alle inchieste, nonché alla revisione delle misure in vigore, avviate a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC per un membro, o successivamente».

4 L’11 dicembre 2001, mediante il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC (in prosieguo: il «protocollo di adesione della Cina all’OMC»), quest’ultima è divenuta parte dell’OMC.

5 Ai sensi dell’articolo 15, lettere a) e d), di detto protocollo:

«L’articolo VI [dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT del 1994»)], l’[accordo antidumping] e l’[accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (GU 1994, L 336, pag. 156)] si applicano nei procedimenti concernenti importazioni di origine cinese nel territorio di un membro dell’OMC, conformemente a quanto segue:

a) Nel determinare la comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’accordo antidumping, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi del settore sotto inchiesta o una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi del mercato interno in Cina basata sulle seguenti norme:

i) qualora i produttori sotto inchiesta possano dimostrare chiaramente la prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi dell’industria oggetto di inchiesta per determinare la comparabilità dei prezzi;

ii) può utilizzare una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi sul mercato interno in Cina se i produttori oggetto dell’inchiesta non possono dimostrare chiaramente la prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto.

(...)

d) Una volta che la [Repubblica popolare cinese] ha stabilito, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, di essere un’economia di mercato: gli effetti delle disposizioni della lettera a) cessano, a condizione che il diritto nazionale del paese membro importatore preveda criteri per l’economia di mercato alla data di adesione. In ogni caso, gli effetti delle disposizioni della lettera a), punto ii), cessano [quindici] anni dopo la data di adesione. Inoltre, nel caso in cui la [Repubblica popolare cinese] stabilisca, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, che in una particolare industria o in un particolare settore esistono condizioni di economia di mercato, le disposizioni della lettera a) relative a un’economia che non sia un’economia di mercato non si applicano più a tale industria o settore».

Diritto dellUnione

Regolamento (UE) 2016/1036

6 Il considerando 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), è del seguente tenore:

«Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme [dell’accordo antidumping], è opportuno recepire nella legislazione dell’Unione, nella misura massima possibile, i termini di tale accordo».

7 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Determinazione del dumping», al paragrafo 7, lettere a) e b), e ai paragrafi 10 e 11, così dispone:

«7. a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo a economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

b) Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

(...)

10. Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(...)

11. Salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nell’Unione per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nell’Unione, se vi sono sensibili differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione tra i differenti acquirenti, regioni o periodi e...

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