2005/862/EC: Commission Decision of 30 November 2005 amending Decisions 2005/759/EC and 2005/760/EC relating to measures to combat avian influenza in birds other than poultry (notified under document number C(2005) 4663) (Text with EEA relevance)

Published date03 December 2005
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 03 December 2005
L_2005317IT.01001901.xml
3.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317/19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l’influenza aviaria in volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2005) 4663]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa per il pollame e altri volatili, che causa mortalità e disturbi che possono rapidamente assumere proporzioni epizootiche, divenire una seria minaccia per la salute umana e animale e ridurre sensibilmente la redditività della pollicoltura. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa introdursi attraverso il commercio internazionale di volatili vivi, diversi dal pollame, compresi quelli al seguito dei proprietari (uccelli da compagnia).
(2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (5), prevede che gli Stati membri possano autorizzare l’importazione di volatili solo dai paesi terzi che sono membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
(3) In seguito all’individuazione di influenza aviaria ad alta patogenicità in uccelli importati e in quarantena in uno Stato membro, la Commissione ha adottato la decisione 2005/759/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (6), e la decisione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (7).
(4) Sono stati riferiti nuovi casi di influenza aviaria in alcuni Stati membri dell’UIE. La sospensione del movimento degli uccelli da compagnia e delle importazioni di altri volatili da talune aree a rischio dovrebbe perciò essere estesa.
(5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede vari regimi veterinari di controllo a seconda del numero e del paese d’origine degli animali. Per introdurre deroghe alla presente decisione, è opportuno ricorrere all’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, di tale regolamento e all’elenco dei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (8).
(6) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (9), la commercializzazione di una serie di sottoprodotti animali, come gelatine per usi tecnici, materiali a uso farmaceutico e altri, provenienti da regioni della Comunità soggette a restrizioni di polizia sanitaria, è consentita in quanto tali prodotti sono ritenuti sicuri grazie a specifiche condizioni di produzione, lavorazione e uso atte a disattivare efficacemente eventuali agenti patogeni o a impedire il contatto con animali sensibili. Ai sensi dell’allegato VIII, capitolo III, sezione II, parte B, punto 7, del suddetto regolamento, la commercializzazione di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.
(7) Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1774/2002, le misure di salvaguardia relative ai prodotti di cui agli allegati VII e VIII di tale regolamento sono approvate in conformità all’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.
(8) Le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE dovrebbero perciò essere modificate di conseguenza.
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