Sentenze nº T-190/12 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 22, 2015

Resolution DateApril 22, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-190/12

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nello Zimbabwe - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Congelamento di capitali - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritti fondamentali - Proporzionalità

Nella causa T-190/12,

Johannes Tomana, residente in Harare (Zimbabwe), e altri 120 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati inizialmente da D. Vaughan, QC, M. Lester, R. Lööf, barristers, e M. O’Kane, solicitor, successivamente da .D. Vaughan, M. Lester e R. Lööf,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen, M. Veiga e A. Vitro, in qualità di agenti,

e

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Georgieva, in qualità di agenti,

convenuti

sostenute da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da E. Jenkinson, C. Murrell e M. Holt, in qualità di agenti, assistiti da S. Lee, barrister,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 47, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 151/2012 della Commissione, del 21 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 2), e della decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012 che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 54, pag. 20), nella parte in cui riguardano i ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Nella posizione comune 2002/145/PESC del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 1), adottata sulla base dell’articolo 15 del Trattato UE, nella versione precedente al trattato di Lisbona, il Consiglio dell’Unione europea si è dichiarato gravemente preoccupato per la situazione nello Zimbabwe, in particolare a proposito delle serie violazioni dei diritti umani e segnatamente della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica perpetrate dal governo dello Zimbabwe. Esso ha quindi imposto misure restrittive per un periodo rinnovabile di dodici mesi da sottoporsi a riesame annuale. Tali misure disponevano, in particolare, che gli Stati membri adottassero le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato a detta posizione, nonché un congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone o entità elencate nel medesimo allegato. La posizione comune 2002/145 è stata modificata e prorogata per un periodo di dodici mesi, ovvero fino a febbraio 2004, con la posizione comune del Consiglio 2003/115/PESC, del 18 febbraio 2003, che modifica e proroga la posizione comune 2002/145/PESC (GU L 46, pag. 30).

2 Il congelamento di capitali e di risorse economiche previsto dalla posizione comune 2002/145 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 4). Esso era applicabile per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è stato prorogato per un nuovo periodo di dodici mesi, vale a dire fino al 20 febbraio 2004, con il regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il regolamento n. 310/2002 (GU L 46, pag. 6).

3 La posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66), ha previsto una proroga delle misure restrittive instaurate dalla posizione comune 2002/145. Conformemente al suo articolo 8, secondo comma, essa era applicabile a far data dal 21 febbraio 2004. Il suo articolo 9 prevedeva che si applicasse per un periodo di dodici mesi e che fosse oggetto di esame continuo. Ai sensi di questo stesso articolo essa doveva essere, «se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio [avesse] riten[uto] che i suoi obiettivi non [erano] stati raggiunti».

4 Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1), è stato adottato, conformemente al suo considerando 5, per attuare le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161. Esso dispone, segnatamente, al suo articolo 6, paragrafo 1, che sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e ad ogni persona fisica o giuridica, entità o organismo ad essi collegata, laddove questi ultimi figurano nell’allegato III del regolamento stesso. Ai sensi dell’articolo 11, lettera b), del medesimo regolamento, la Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III del citato regolamento sulla base delle decisioni adottate in relazione all’allegato della posizione comune 2004/161.

5 La durata della validità della posizione comune 2004/161 è stata prorogata varie volte, da ultimo fino al 20 febbraio 2011, con la decisione 2010/92/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 41, pag. 6).

6 La decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), ha abrogato la posizione comune 2004/161. Tale decisione ha previsto, nei confronti delle persone i cui nomi figuravano nel suo allegato, misure restrittive analoghe a quelle previste dalla posizione comune 2004/161.

7 In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2011/101 così dispone:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del governo dello Zimbabwe e delle persone fisiche ad essi associate, nonché di altre persone fisiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell’allegato

.

8 L’articolo 5, paragrafo 1, della medesima decisione enuncia quanto segue:

Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati ovvero ad altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe. L’elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell’allegato

.

9 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione così dispone:

Tenuto conto degli sviluppi politici nello Zimbabwe, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche all’elenco riportato in allegato

.

10 Peraltro, l’articolo 7 della decisione 2011/101 prevede quanto segue:

1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone fisiche o giuridiche ed entità nell’elenco.

2. Nell’allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche o alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività

.

11 Infine, ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 2, la decisione 2011/101 resta in vigore fino al 20 febbraio 2012. Ai sensi della medesima disposizione, essa è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

12 Con il suo articolo 1, paragrafo 1, la decisione 2012/97/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/101 (GU L 47, pag. 50), nella fattispecie il primo atto nei confronti del quale è diretto tale ricorso, ha sostituito l’articolo 10 della decisione 2011/101, con i seguenti termini:

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2013.

3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2013.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti

.

13 Inoltre, dall’articolo 1, paragrafo 2), della decisione 2012/97, risulta, da un lato, che il termine «allegato» che compare nella decisione 2011/101, è sostituito dal termine «allegato I» e dall’altro lato, che il testo di tale allegato è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della decisione 2012/97. Infine, l’articolo 1, paragrafo 3), della decisione 2012/97 prevede che l’allegato II di tale decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2011/101.

14 I considerando da 1 a 5 della decisione 2012/97 sono così formulati:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101[…...

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