Sentenze nº T-593/11 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 30, 2015

Resolution DateApril 30, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-593/11

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità

Nella causa T-593/11,

Fares Al-Chihabi, residente ad Aleppo (Siria), rappresentato inizialmente da L. Ruessmann e W. Berg, avvocati, successivamente da L. Ruessmann e J. Beck, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Boelaert e T. Scharf, successivamente da T. Scharf e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 330, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nonché della successiva legislazione che confermi o sostituisca tali atti, nei limiti in cui gli stessi riguardino il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il ricorrente, sig. Fares Al-Chihabi, è un uomo d’affari di cittadinanza siriana.

2 Condannando fermamente la violenta repressione delle manifestazioni pacifiche avvenute in varie località della Siria e chiedendo alle autorità siriane di astenersi dal ricorrere alla forza, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 9 maggio 2011, la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11). Data la gravità della situazione, il Consiglio ha imposto un embargo sulle armi, un divieto di esportazioni di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, restrizioni all’ammissione nell’Unione europea, nonché un congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile siriana.

3 I nomi delle persone responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile in Siria nonché quelli delle persone, fisiche o giuridiche, e delle entità ad esse associate sono indicati nell’allegato della decisione 2011/273. Il nome del ricorrente non vi compare. Ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può modificare detto allegato.

4 Dato che alcune delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba di Siria rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1). Tale regolamento è sostanzialmente identico alla decisione 2011/273, ma prevede possibilità di sblocco dei capitali congelati. L’elenco contenuto nell’allegato II di detto regolamento è identico a quello contenuto nell’allegato della decisione 2011/273 e il nome del ricorrente quindi non vi compare. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 442/2011, qualora il Consiglio decida di applicare a una persona, a un’entità o a un organismo le misure restrittive previste, esso modifica di conseguenza l’allegato II e riesamina, inoltre, l’elenco ivi contenuto a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

5 Con la decisione 2011/522/PESC, del 2 settembre 2011 (GU L 228, pag. 16), il Consiglio ha modificato la decisione 2011/273, prevedendo che il suo ambito di applicazione, compreso il suo allegato, si estenda anche alle «persone (...) che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché [alle] persone ad esse associate, elencate nell’allegato». Il nome del ricorrente compare alla prima riga della tabella dell’allegato di detta decisione, al pari della menzione «2.09.2011» e dei motivi seguenti:

Presidente della camera di commercio e dell’industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano

.

6 Con il regolamento (UE) n. 878/2011, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1), il Consiglio ha esteso l’ambito di applicazione dell’allegato II del regolamento n. 442/2011 alle «persone e entità che ricevono benefici dal regime o lo sostengono, o persone ed entità ad essi associati». Il nome del ricorrente compare alla prima riga della tabella di tale allegato, con motivi e informazioni identici a quelli contenuti nell’allegato della decisione 2011/522.

7 Il 3 settembre 2011 il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/522 e dal regolamento n. 878/2011 (GU C 261, pag. 4).

8 Con la decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), il Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Siria, ha ritenuto che fosse necessario adottare misure restrittive supplementari, quali, segnatamente, restrizioni in materia di finanziamento alle imprese o di partecipazione a taluni progetti nell’ambito delle infrastrutture. A fini di chiarezza, le misure imposte dalla decisione 2011/273 e le misure supplementari sono state riunite in un unico atto giuridico. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 51 della tabella dell’allegato I di quest’ultima decisione, con informazioni e motivi identici a quelli contenuti nell’allegato della decisione 2011/522.

9 Il 2 dicembre 2011 il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782 e dal regolamento n. 442/2011, attuato dal regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU C 351, pag. 14).

10 Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), prevede nuove misure restrittive, modifica l’elenco delle persone e delle entità contemplate. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 51 della tabella dell’allegato II di detto regolamento con informazioni e motivi identici a quelli contenuti nell’allegato della decisione 2011/522.

11 Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782, attuata dalla decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio e dal regolamento n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Siria (GU C 19, pag. 5).

12 Con la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), le misure restrittive in questione sono state riunite in un unico atto giuridico. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 49 della tabella dell’allegato I di detta decisione con, in parte, informazioni e motivi identici a quelli contenuti nell’allegato della decisione 2011/522. Il Consiglio ha inoltre indicato un nuovo motivo, ossia la menzione «Vicepresidente della Holding Cham».

13 Il regolamento di esecuzione n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 330, pag. 9), modifica l’allegato II del regolamento n. 36/2012. Il nome del ricorrente è riportato alla riga 1 della tabella di detto allegato, con informazioni e motivi identici a quelli contenuti nell’allegato della decisione 2012/739.

14 Il 30 novembre 2012 il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/739 e dal regolamento n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione n. 1117/2012 (GU C 370, pag. 6).

15 La decisione d esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), è diretta ad aggiornare l’elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive, contenuto nell’allegato I della decisione 2012/739. Il nome del ricorrente è...

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