Sentenze nº T-262/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 15, 2017

Resolution DateJune 15, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-262/15

Nella causa T-262/15,

Dmitrii Konstantinovich Kiselev, residente in Korolev (Russia), rappresentato da J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, e B. Kennelly, QC,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), in terzo luogo, della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, V. Tomljenović e D. Spielmann, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisone 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag.16).

2 Nella stessa data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

3 Con decisione di esecuzione 2014/151/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2014, che attua la decisione 2014/145 (GU 2014, L 86, pag. 30), e con regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2014 del Consiglio, del 21 marzo 2014, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2014, L 86, pag. 27), il nome del ricorrente, sig. Dmitrii Konstantinovich Kiselev, è stato iscritto negli elenchi delle persone interessate dalle misure restrittive previste da detti regolamento e decisione (in prosieguo: gli «elenchi in questione») con la seguente motivazione:

Nominato, con decreto presidenziale del 9 dicembre 2013, capo dell’agenzia di stampa “Rossiya Segodnya” dello Stato federale russo. Figura centrale della propaganda governativa a sostegno dello schieramento delle forze russe in Ucraina

.

4 In seguito, il Consiglio ha adottato, il 25 luglio 2014, la decisione 2014/499/PESC, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2014, L 221, pag. 15), e il regolamento (UE) n. 811/2014, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2014, L 221, pag. 11), in particolare per modificare i criteri in base ai quali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi possono essere oggetto delle misure restrittive in questione.

5 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2014/499 (in prosieguo: la «decisione 2014/145 modificata»), dispone quanto segue:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

a) persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad esse associati;

(…)

elencati nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato

.

6 Le modalità di tale congelamento dei capitali sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.

7 L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145 modificata vieta l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri alle persone fisiche che possiedono, in sostanza, requisiti identici a quelli stabiliti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della stessa decisione.

8 Il regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento 811/2014 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014 modificato»), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145 modificata. Infatti, il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), richiama essenzialmente l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detta decisione.

9 Con lettera del 4 febbraio 2015 (in prosieguo: la «lettera del 4 febbraio 2015»), il ricorrente, tramite i suoi avvocati, ha chiesto, in particolare, al Consiglio, sul fondamento del regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ai documenti sui quali era stata fondata l’iscrizione del suo nome negli elenchi in questione.

10 Con lettera del 13 febbraio 2015, indirizzata agli avvocati del ricorrente, il Consiglio ha informato, in particolare, quest’ultimo di voler prorogare fino al mese di settembre 2015 la durata delle misure restrittive che lo riguardavano e lo ha invitato a presentare osservazioni in merito entro e non oltre il 26 febbraio 2015.

11 Con lettera del 25 febbraio 2015 (in prosieguo: la «lettera del 25 febbraio 2015»), il ricorrente, tramite i suoi avvocati, ha risposto all’invito allegando che l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti non era giustificata.

12 Il 13 marzo 2015, con decisione (PESC) 2015/432, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2015, L 70, pag. 47), e con regolamento di esecuzione (UE) 2015/427, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2015, L 70, pag. 1) (in prosieguo: gli «atti di marzo 2015»), il Consiglio ha riesaminato ciascuna designazione e mantenuto l’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi in questione fino al 15 settembre 2015, senza che la motivazione relativa al ricorrente sia stata modificata.

13 Con lettera del 16 marzo 2015 (in prosieguo: la «lettera del 16 marzo 2015»), il Consiglio ha notificato gli atti di marzo 2015 agli avvocati del ricorrente precisando, in particolare, che gli argomenti che quest’ultimo aveva invocato nella lettera del 25 febbraio 2015 non rimettevano in discussione la fondatezza della motivazione applicatagli, atteso che l’agenzia di stampa dello Stato federale russo Rossiya Segodnya (in prosieguo: «RS») aveva presentato i fatti accaduti in Ucraina in chiave favorevole al governo russo e aveva così dato sostegno alla politica di detto governo riguardo alla situazione in Ucraina.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2015, il ricorrente ha proposto ricorso per annullamento degli atti di marzo 2015 nella parte a lui afferente.

15 Il 14 settembre 2015, con decisione (PESC) 2015/1524, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2015, L 239, pag. 157), e con regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2015, L 239, pag. 30) (in prosieguo: gli «atti di settembre 2015»), l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata dal Consiglio fino al 15 marzo 2016, senza che la motivazione relativa al ricorrente sia stata modificata.

16 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2015, il ricorrente, conformemente all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso onde comprendere l’annullamento altresì degli atti di settembre 2015 nella parte a lui afferente.

17 Il Consiglio ha presentato osservazioni su tale memoria con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2016.

18 Il 10 marzo 2016, con decisione (PESC) 2016/359, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2016, L 67, pag. 37), e con regolamento di esecuzione (UE) 2016/353, che attua il regolamento n. 269/2014 (GU 2016, L 67, pag. 1) (in prosieguo: gli «atti di marzo 2016»), l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata dal Consiglio fino al 15 settembre 2016, senza che la motivazione relativa al ricorrente sia stata modificata.

19 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2016, il ricorrente ha adattato il...

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