Commission Directive 96/37/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 74/408/EEC relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages) (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 August 1996
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31996L0037
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/37/oj
Published date25 July 1996
Date17 June 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 25 July 1996
EUR-Lex - 31996L0037 - IT

Direttiva 96/37/CE della Commissione del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 25/07/1996 pag. 0028 - 0071


DIRETTIVA 96/37/CE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/577/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che la direttiva 74/408/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa, che includa i punti dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che, è possibile adeguare ulteriormente al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE allo scopo di migliorare la protezione dei passeggeri dei veicoli a motore per quanto riguarda la resistenza dei sedili e l'installazione dei poggiatesta, esigendo il rispetto delle prescrizioni tecniche dei regolamenti n. 17.04 e 80 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che è inoltre possibile prescrivere che i sedili anteriori laterali dei veicoli della categoria M1 siano muniti di poggiatesta in modo da ridurre il più possibile i rischi di lesioni al collo in caso di urto posteriore;

considerando che il metodo per determinare il punto di riferimento (punto H) dei posti a sedere figura nell'allegato III della direttiva 77/649/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (6), per cui non viene ripreso nella presente direttiva; che viene fatto riferimento alla direttiva 74/60/CEE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla direttiva 78/632/CEE della Commissione (8) e dalla direttiva 78/932/CEE del Consiglio (9);

considerando che deve essere prevista la possibilità di stabilire, successivamente, requisiti di resistenza dei sedili specifici per i veicoli della categoria M2, in base all'esperienza e allo studio degli incidenti; che deve essere prevista la possibilità di verificare il comportamento dei sedili quando sono sottoposti al carico combinato di un occupante con la cintura allacciata e di un passeggero senza cintura seduto dietro all'occupante; che è opportuno avviare, entro i prossimi due anni, un programma di ricerca allo scopo di elaborare una nuova procedura per la prova statica dei sedili che assicuri un livello di sicurezza equivalente a quello offerto dall'attuale prova dinamica;

considerando che deve esser prevista la possibilità di migliorare ulteriormente la sicurezza offerta dai poggiatesta, in base ad un esame dei tipi di lesione, inclusa l'eventuale introduzione delle lesioni al collo come criterio di valutazione, utilizzando il manichino di prova Hybrid III;

considerando che l'entrata in vigore di una modifica della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (10), modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE della Commissione (11), intesa a prescrivere l'installazione di cinture addominali nei veicoli delle categorie M2 e M3, dipende dall'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/115/CEE del Consiglio (12), modificata da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE della Commissione (13), relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, e della presente direttiva, relativa alla resistenza dei sedili;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Il titolo della direttiva 74/408/CEE è modificato come segue: «Direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore.»

2. Gli articoli della direttiva 74/408/CEE sono modificati come segue:

1) L'articolo 1 recita in fine: «. . . ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»;

2) L'articolo 2 recita: «. . . per motivi concernenti la resistenza dei sedili o dei loro ancoraggi, né rilasciare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un sedile per motivi concernenti la sua resistenza o la capacità di protezione dell'occupante, se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati II e III, se applicabili, qualora il veicolo appartenga alla categoria M e sia dotato di cinture di sicurezza, e alle prescrizioni dell'allegato IV, qualora il veicolo appartenga alle categorie M2 e M3 e non sia dotato di cinture di sicurezza o alla categoria N. Le categorie dei veicoli sono definite nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE

3) L'articolo 3 recita: «. . . per motivi inerenti alla resistenza dei sedili o dei loro ancoraggi o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di sedili per motivi concernenti la resistenza e la capacità di protezione dell'occupante, se essi sono conformi alle prescrizioni dei relativi allegati per la categoria di appartenenza del veicolo quale definita all'articolo 2».

4) All'articolo 4, il riferimento «allegato I, punto 2.2» è sostituito con «allegato II, punto 2.2, allegato III, punto 2.3 o allegato III, punto 2.4, quale applicabile».

5) All'articolo 5, il riferimento «allegati I a IV» è sostituito con «allegati».

3. Gli allegati della direttiva 74/408/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore o per un tipo di sedile, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli, né vietare la vendita o l'immissione sul mercato dei sedili,

per motivi concernenti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta, se sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/408/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e dal 1° ottobre 1997 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi concernenti i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta, e per un tipo di sedile, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 74/408/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2001 per i veicoli della categoria M2 aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg e dal 1° ottobre 1999 per tutti gli altri veicoli, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;

- possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE;

- possono vietare la vendita o l'immissione sul mercato di sedili nuovi,

per motivi concernenti i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 74/408/CEE, modificata dalla presente direttiva.

4. A decorrere dal 1° ottobre 1999, agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE si applicano le prescrizioni della direttiva 74/408/CEE, modificata dalla presente direttiva, relativa ai sedili in quanto componenti.

Articolo 3

Non oltre due anni dopo la data indicata all'articolo 4, la Commissione riesamina i seguenti punti:

- equivalenza della prova statica dei sedili ai fini dell'allegato III;

- prescrizioni applicabili ai poggiatesta ai fini dell'allegato II;

- prescrizioni specifiche riguardanti la resistenza dei sedili dei veicoli della categoria M2;

- prescrizioni riguardanti la resistenza dei sedili sotto carico combinato;

- possibilità di montare le cinture di sicurezza sui sedili rivolti verso i lati del veicolo.

Sulla base dei risultati di questo riesame, una modifica della direttiva può essere proposta in conformità della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate...

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