Council Directive 98/95/EC of 14 December 1998 amending, in respect of the consolidation of the internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Coming into Force21 February 1999
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31998L0095
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/95/oj
Published date01 February 1999
Date14 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 01 February 1999
EUR-Lex - 31998L0095 - IT

Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 01/02/1999 pag. 0001 - 0026


DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorrerebbe modificare le seguenti direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4),

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5),

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6),

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (7),

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (8),

- direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (9),

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (10),

(2) considerando che, nel contesto del funzionamento del mercato interno, è necessario modificare o abrogare alcune disposizioni delle suddette direttive, allo scopo di eliminare qualsiasi ostacolo, esistente o potenziale, alla libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità; che occorre a tal fine escludere qualsiasi possibilità, per gli Stati membri, di derogare unilateralmente alle disposizioni delle suddette direttive;

(3) considerando che, per gli stessi motivi, è necessario che il campo d'applicazione delle suddette direttive sia ampliato e comprende la produzione di sementi al fine della commercializzazione;

(4) considerando che occorre rendere possibile, a determinate condizioni, la commercializzazione di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e alle sementi in natura;

(5) considerando che è necessario che gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe tuttora consentite dalle suddette direttive si assistano reciprocamente in campo amministrativo per quanto riguarda i controlli; che il ricorso a tali deroghe non reca pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 7 A del trattato;

(6) considerando che è opportuno che le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, dell'autorizzazione ad immettere sul mercato piccoli quantitativi di sementi per prove sperimentali, a scopi scientifici o per lavori di selezione siano determinate dal comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

(7) considerando che occorre che, in determinati casi, il comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali stabilisca se gli imballaggi di sementi selezionate o certificate debbano recare un'etichetta del fornitore;

(8) considerando che è opportuno che per alcune specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/401/CEE sia consentita la certificazione di sementi di prima e seconda riproduzione;

(9) considerando che occorre che per determinate specie di sementi disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli Stati membri possano limitare la certificazione delle sementi a quelle di prima riproduzione;

(10) considerando che occorre modificare il calibro minimo dei tuberi-seme di patate che possono essere commercializzati in applicazione della direttiva 66/403/CEE, predisponendo inoltre una base giuridica che consenta di modificare, in futuro, la dimensione minima della maglia quadra utilizzata per misurare il calibro dei tuberi-seme di patate; che, per motivi fitosanitari, occorre introdurre una disposizione concernente la separazione dei tuberi-seme di patate dalle altre patate;

(11) considerando che è necessario che le sementi disciplinate dalla direttiva 70/457/CEE possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità due mesi dopo essere state pubblicate nel catalogo comune;

(12) considerando che occorre determinare le condizioni di commercializzazione per i miscugli di determinate specie disciplinate dalla direttiva 70/458/CEE secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali; che, riguardo la suddetta direttiva, le disposizioni circa il rinnovo dell'ammissione ufficiale di talune varietà dovrebbero essere adeguate al fine di evitare di intralciare le prassi attuali di marcatura degli imballaggi;

(13) considerando che, in base all'esperienza, è opportuno chiarire ed aggiornare determinate disposizioni delle suddette direttive;

(14) considerando che grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà di sementi mediante modificazione genetica; che pertanto, nello stabilire se ammettere o meno in base alle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (11), gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente; che occorrerebbe inoltre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione di tali sementi geneticamente modificate;

(15) considerando che la commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 (12); che, pertanto, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà ai sensi delle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE; che occorrerebbe inoltre stabilire una base giuridica che tenga conto di questi nuovi sviluppi;

(16) considerando che, alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre introdurre una base giuridica che stabilisca le condizioni di commercializzazione per le sementi trattate chimicamente;

(17) considerando che è necessario garantire che vengano conservate le risorse genetiche e introdurre un fondamento giuridico a tal fine che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, renda possibile la conservazione di specie minacciate dall'erosione genetica mediante l'utilizzazione in situ;

(18) considerando che occorre introdurre una base giuridica che definisca i requisiti per la commercializzazione delle sementi adatte alla coltivazione biologica;

(19) considerando che, per facilitare l'introduzione delle misure previste dalla presente direttiva, si dovrebbero introdurre determinate misure transitorie,

ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di barbabietole all'interno della Comunità.»

(2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva, per "commercializzazione" s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura...

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