Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1152 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure with regard to light commercial vehicles and amending Implementing Regulation (EU) No 293/2012 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2018,27 July 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1152
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1152/oj
Published date07 July 2017
Date02 June 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 175, 7 July 2017
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7.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/644

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1152 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (2) della Commissione, sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3) della Commissione. La procedura WLTP dovrebbe fornire valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni reali di guida.
(2) Al fine di tener conto della differenza nel livello di emissioni di CO2 misurate con la procedura NEDC attuale e con la nuova procedura WLTP, è opportuno introdurre un metodo per correlare fra loro tali valori, onde determinare la conformità dei costruttori agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011.
(3) Per i veicoli commerciali leggeri, la procedura WLTP sarà introdotta progressivamente in due fasi distinte, di cui la prima riguarderà, a decorrere dal 1o settembre 2017, i nuovi tipi di veicoli della categoria N1, classe I, e la seconda, a decorrere dal 1o settembre 2018, tutti i nuovi veicoli N1 di classe I. La procedura WLTP sarà attuata un anno dopo per la categoria N1, classi II e III, e precisamente per i nuovi tipi di veicoli dal 1o settembre 2018 e per tutti i veicoli nuovi a decorrere dal 1o settembre 2019. Tuttavia, i veicoli di fine serie definiti all’articolo 3, punto 22, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) appartenenti a quest’ultima categoria N1, classi II e III, potranno rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2021 al più tardi, in conformità dell’articolo 27 della medesima direttiva.
(4) Se da un lato è opportuno continuare a verificare la conformità agli obiettivi di emissione specifici utilizzando valori di emissione di CO2 ottenuti mediante la procedura NEDC durante le fasi distinte dell’applicazione graduale della procedura WLTP, dall’altro lato è auspicabile garantire che il passaggio agli obiettivi basati sulla procedura WLTP avvenga in modo simultaneo per tutti i veicoli leggeri. Di conseguenza, è necessario tener conto dei veicoli di fine serie che rimarranno sul mercato fino al 2021 e attribuire a tali veicoli un valore predefinito di emissioni di CO2 WLTP. Detto valore predefinito dovrebbe essere stabilito in modo da non incidere negativamente sulla capacità del costruttore di rispettare il suo obiettivo per le emissioni specifiche nel 2021.
(5) Si dovrebbe altresì tenere conto della situazione specifica dei costruttori di veicoli incompleti, quali definiti all’articolo 3, punto 19, della direttiva 2007/46/CE, che sono omologati in più fasi. Ai fini della correlazione, è opportuno attribuire un unico valore correlato di emissione di CO2 NEDC ai veicoli incompleti appartenenti alla stessa famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento definita all’allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151.
(6) Inoltre, nel caso di veicoli N1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico non inferiore a 3 000 kg, i costruttori dovrebbero essere autorizzati a scegliere fra derivare i coefficienti di resistenza all’avanzamento dalle prove WLTP o usare i valori tabulati di cui alla tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UNECE n. 83 (5).
(7) Appare opportuno limitare l’onere delle prove per i costruttori e per le autorità di omologazione, ed occorre pertanto prevedere la possibilità di stabilire i valori di riferimento di emissioni di CO2 NEDC mediante simulazioni. Uno specifico strumento di simulazione del veicolo (strumento di correlazione) è stato sviluppato per tale scopo. I dati di input per lo strumento di correlazione non dovrebbero richiedere prove aggiuntive ma essere ricavati dalle prove di omologazione WLTP.
(8) Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, il rigore degli obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 dopo il passaggio alla procedura WLTP deve rimanere comparabile per costruttori e autoveicoli di utilità diversa da quella definita nel regolamento (UE) n. 510/2011, in riferimento ai livelli di emissione di CO2 determinati conformemente alla procedura NEDC. La procedura di correlazione dovrebbe quindi tener conto delle condizioni di prova NEDC esplicitamente richieste per la concessione di un’omologazione.
(9) Per tecnologie avanzate dei veicoli o specifiche configurazioni tecnologiche, lo strumento di correlazione potrebbe non essere in grado di fornire valori di CO2 NEDC con sufficiente precisione. In tali casi, il costruttore dovrebbe avere la possibilità di effettuare, invece, una prova fisica sul veicolo. Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza, a tali prove dovrebbero applicarsi le stesse condizioni di prova NEDC definite per lo strumento di correlazione.
(10) Per garantire un rigore comparabile, è necessario apportare alcuni adeguamenti al calcolo del risparmio derivante da innovazioni ecocompatibili di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011. Tuttavia, si ritiene che le condizioni quadro di tale modalità non dipendano direttamente dalla procedura di prova applicata e dovrebbero, di conseguenza, essere mantenute invariate, compreso il massimale fissato per il risparmio da innovazioni ecocompatibili.
(11) È importante garantire che le tolleranze procedurali e i risultati dello strumento di correlazione siano applicati secondo le intenzioni e non con il fine di ridurre artificialmente i valori di emissione di CO2 usati ai fini della conformità. Pertanto, è opportuno eseguire un numero limitato di prove fisiche casuali per verificare la corretta determinazione dei dati di input e dei valori di riferimento NEDC basati sui risultati dello strumento di correlazione. Qualora si constati, a seguito di una prova casuale, che un costruttore ha dichiarato ai fini dell’omologazione un valore di CO2 NEDC inferiore alla tolleranza ammessa per il risultato della misurazione o si rilevi che sono stati forniti dati di input non corretti, la Commissione dovrebbe poter determinare e applicare un fattore di correzione per aumentare le emissioni specifiche medie del costruttore. Ciò dovrebbe anche disincentivare gli abusi e l’uso eccessivo delle tolleranze di misurazione.
(12) Il monitoraggio dei valori di emissione di CO2 è disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (6). È opportuno adeguare le disposizioni di tale regolamento di esecuzione alla nuova procedura di prova. È altresì opportuno allineare le disposizioni sul controllo dei veicoli commerciali leggeri a quelle delle autovetture di cui al regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (7). Con la procedura WLTP, si calcolerà un valore delle emissioni specifiche di CO2, da riportare sul certificato di conformità di ogni singolo veicolo, ed è opportuno che tali valori siano monitorati in aggiunta ai parametri dei dati già esistenti. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012.
(13) In considerazione dei necessari notevoli adeguamenti dei sistemi di controllo delle emissioni di CO2 e di immatricolazione dei veicoli, è opportuno permettere agli Stati membri di introdurre gradualmente i nuovi parametri di monitoraggio nel 2017 e richiedere la nuova serie di dati completa solo a partire dal 2018. I dati 2017 da comunicare dovrebbero comprendere almeno i dati richiesti per verificare il rispetto degli obiettivi e per prevenire gli abusi della procedura di correlazione.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a) un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 e quelle determinate in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008;
b) una procedura di applicazione del metodo di cui alla lettera a), per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore;
c) le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 necessarie per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da tener conto della variazione dei valori di emissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «valori di CO2 NEDC»: le emissioni di CO2 determinate conformemente all’allegato I e riportate sui certificati di conformità;
2) «valori di CO2 NEDC misurati»: le emissioni di CO2 (fasi e ciclo misto)
...

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