European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts

Coming into Force27 September 1995,01 July 1999
End of Effective Date20 April 2016
Celex Number31995L0016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj
Published date07 September 1995
Date29 June 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 213, 7 September 1995
EUR-Lex - 31995L0016 - IT

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 07/09/1995 pag. 0001 - 0031


DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 maggio 1995,

considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;

considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici (4), non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che, pertanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (5), funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (6), abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (7);

considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (8);

considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (9);

considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;

considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), nonché in forza dei suddetti orientamenti generali;

considerando che è necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione (2);

considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:

- di persone,

- di persone e cose,

- soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno.

Gli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva (per esempio gli ascensori a pantografo).

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;

- gli ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine,

- gli ascensori al servizio di pozzi miniera,

- gli elevatori di scenotecnica,

- gli ascensori installati in mezzi di trasporto,

- gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro,

- i treni a cremagliera,

- gli ascensori da cantiere.

4. Ai fini della presente direttiva:

- l'installatore dell'ascensore è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

- la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

- i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;

- il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

- l'ascensore modello è un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza identici.

Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso.

È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

5. Se per un ascensore i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori e a questi rischi non appena diventano applicabili queste direttive specifiche.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché:

- gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni;

- i componenti di sicurezza cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona...

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