Council Regulation (EC) No 361/2008 of 14 April 2008 amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)

Coming into Force01 July 2008,01 October 2008,01 September 2008,14 May 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008R0361
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/361/oj
Published date07 May 2008
Date14 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 121, 07 May 2008
L_2008121IT.01000101.xml
7.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 121/1

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di semplificare il contesto normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (1) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti o gruppi di prodotti agricoli, adottati dal Consiglio sin dagli inizi della PAC.
(2) Come indicato al considerando 7 del regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC. Pertanto, il regolamento unico non ha la pretesa di introdurre nuovi strumenti o misure, ma rispecchia le decisioni politiche prese fino al momento in cui la relativa proposta è stata presentata dalla Commissione.
(3) Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una serie di decisioni politiche concernenti vari settori, in particolare quelli dello zucchero, delle sementi, del latte e prodotti lattiero-caseari.
(4) Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), è stato modificato essenzialmente nell'intento di conseguire l'equilibrio strutturale del mercato in questione. Le modifiche sono state adottate e pubblicate poco tempo prima della pubblicazione del regolamento unico OCM.
(5) Il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), è stato modificato contemporaneamente all'adozione del regolamento unico OCM. Tale modifica sopprime la possibilità per la Finlandia di concedere aiuti nazionali per le sementi e le sementi di cereali e, per consentire agli agricoltori finlandesi di prepararsi a questa nuova situazione, prevede un ultimo periodo transitorio durante il quale la Finlandia può ancora concedere aiuti alla produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo.
(6) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), è stato modificato poco prima dell'adozione del regolamento unico OCM. In particolare, sono stati modificati i regimi di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere, è stata abolita la possibilità di acquisto di burro a prezzi ridotti da parte delle forze armate ed è stato introdotto un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte distribuito agli allievi delle scuole. Inoltre, contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1255/1999, è stato modificato anche il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (5), autorizzando la commercializzazione come latte alimentare di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli precedentemente contemplati dallo stesso regolamento.
(7) Tali modifiche devono essere recepite nel regolamento unico OCM, onde garantire che le nuove decisioni politiche siano mantenute a partire dall'entrata in applicazione del regolamento unico nei rispettivi settori.
(8) Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una riforma politica dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, tradottasi nell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (6). Come illustrato nel considerando 8 del regolamento unico OCM, sono state incorporate sin dall'inizio in questo regolamento solo le disposizioni dei due settori summenzionati che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria, mentre le disposizioni sostanziali soggette a modificazioni politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico OCM una volta che fossero state messe in atto le rispettive riforme. Poiché ciò si è verificato nel frattempo, i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati dovrebbero ora essere pienamente integrati nel regolamento unico OCM mediante il recepimento, in quest'ultimo regolamento, delle decisioni politiche relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di questi due settori, che formano oggetto del regolamento (CE) n. 1182/2007.
(9) Il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (7), ha introdotto nuove norme di commercializzazione per i prodotti in questione. Lo scopo del regolamento unico OCM era di accorpare in un unico quadro giuridico tutte le norme vigenti nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, sostituendo l'impostazione settoriale con una orizzontale. Poiché il regolamento unico OCM contiene norme di commercializzazione relative a vari settori, è opportuno inserirvi anche le nuove norme di commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 700/2007.
(10) L'inserimento di tali disposizioni nel regolamento unico OCM dovrebbe seguire la medesima impostazione adottata per il regolamento unico OCM ai tempi della sua adozione, in particolare non dovrà rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell'adozione di tali disposizioni da parte del Consiglio, né la motivazione di tali decisioni politiche espresse nei considerando dei regolamenti rispettivi.
(11) É opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento unico OCM.
(12) Le modifiche dovrebbero applicarsi a partire dalle stesse date in cui il regolamento unico OCM si applica ai vari settori interessati, come disposto all'articolo 204, paragrafo 2. Per i settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, l'articolo 204, paragrafo 2, fissa al 1o luglio 2008 la data di applicazione del regolamento unico OCM. Anche il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a questi settori con effetto al 1o luglio 2008.
(13) Per quanto riguarda le poche disposizioni già presenti nel regolamento unico OCM relative al settore ortofrutticolo, esse si applicano, ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, a partire dal 1o gennaio 2008. Le rispettive modifiche previste nel presente regolamento potrebbero quindi entrare in applicazione a partire dalla stessa data di quelle relative ai settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, vale a dire a partire dal 1o luglio 2008.
(14) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1152/2007, alcune delle modifiche introdotte da questo regolamento nel settore lattiero-caseario si applicano solo a partire dal 1o settembre 2008. È opportuno quindi prevedere la stessa data di applicazione per le modifiche in questione nell'ambito del presente regolamento.
(15) Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) del regolamento unico OCM, quest'ultimo si applica al settore dello zucchero a partire dal 1o ottobre 2008. Le disposizioni previste dal presente regolamento relative a tale settore dovrebbero quindi applicarsi anch'esse a partire dal 1o ottobre 2008.
(16) I seguenti regolamenti relativi al settore dei prodotti ortofrutticoli sono obsoleti e dovrebbero quindi, ai fini della certezza del diritto, essere abrogati: regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (8), regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco (9), regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (10), regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (11), regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto d'intervento (12), regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari di Cipro (13), regolamento (CEE) n. 155/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Libano (14), regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele (15), regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (16), regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT