Council Implementing Regulation (EU) No 102/2012 of 27 January 2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China and Ukraine as extended to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco, Moldova and the Republic of Korea, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009 and terminating the expiry review proceeding concerning imports of steel ropes and cables originating in South Africa pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009

Coming into Force10 February 2012
End of Effective Date31 December 9999,10 February 2017
Published date09 February 2012
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/102/oj
Date27 January 2012
Celex Number32012R0102
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 36, 9 February 2012
L_2012036IT.01000101.xml
9.2.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (il «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».
(2) Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota è compresa tra il 9,7 % ed il 50,7 %, sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Federazione russa. Le stesse aliquote di dazio erano state istituite mediante il regolamento (CE) n. 1279/2007del Consiglio (4), successivamente al riesame intermedio parziale e al riesame in vista della scadenza. Nell’aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 760/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Moldova, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari dell’Ucraina spediti attraverso la Moldova. Analogamente, nell’ottobre 2004, mediante il regolamento (CE) n. 1886/2004 (6), il Consiglio ha esteso le misure iniziali riguardanti la RPC alle importazioni di CFA spediti dal Marocco.
(3) Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (7) il Consiglio, in seguito al riesame in vista della scadenza, ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate di seguito «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in vista della scadenza è denominata «l’ultima inchiesta». Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Repubblica di Corea, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della RPC spediti attraverso la Repubblica di Corea.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4) Il 13 novembre 2010 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (9) l’apertura di un riesame in vista della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.
(5) Il riesame è stata avviato in seguito ad una richiesta motivata presentata dal comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 60 %, della produzione complessiva dell’Unione di CFA. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (IU).
(6) In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dall’India, il richiedente non ha domandato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (10).

3. Inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti e le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.
(8) In considerazione dell’ampio numero di produttori esportatori nella RPC, di produttori dell’Unione e di importatori coinvolti nell’inchiesta, inizialmente nell’avviso di apertura era previsto il campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.
(9) Poiché solo un produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto ad un’ulteriore collaborazione con la Commissione, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC e di inviare un questionario al suddetto produttore.
(10) Venti produttori/gruppi di produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori/gruppi di produttori dell’Unione, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori ritenuti rappresentativi dell’IU in termini di volume della produzione e vendite del prodotto simile nell’Unione.
(11) Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Tuttavia, dato che solo due importatori avevano effettivamente importato il prodotto in esame, la Commissione ha deciso di non procedere al campionamento e di inviare un questionario ai suddetti importatori.
(12) I questionari sono quindi stati inviati ai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, ai due importatori e a tutti i produttori esportatori noti nei tre paesi interessati.
(13) Il produttore esportatore della RPC che aveva risposto al modulo di campionamento non ha fornito alcuna risposta al questionario. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore della RPC abbia collaborato all’inchiesta.
(14) Un produttore esportatore dell’Ucraina ha fornito informazioni limitate al momento dell’avvio dell’inchiesta. Tale produttore è stato invitato a compilare un questionario, ma le risposte non sono mai pervenute. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore dell’Ucraina abbia collaborato all’inchiesta.
(15) Un produttore esportatore del Sud Africa ha fornito risposte al questionario.
(16) Altre risposte al questionario sono state fornite dai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, dai due importatori e da un utilizzatore.
(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
a) produttori dell’Unione:
Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),
Bridon Group, composto da due società: Bridon International Ltd (Regno Unito) e BRIDON International GmbH (Germania),
Redaelli Tecna SpA, Italia;
b) produttore esportatore in Sud Africa:
SCAW South Africa Ltd., Sud Africa;
c) importatori:
HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (Germania),
Sentech International (Francia);
d) utilizzatore:
Ascensores Orona S coop. (Spagna).
(18) L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(19) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale e dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi
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