Council Directive 94/28/EC of 23 June 1994 laying down the principles relating to the zootechnical and genealogical conditions applicable to imports from third countries of animals, their semen, ova and embryos, and amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species
Coming into Force | 12 July 1994 |
End of Effective Date | 18 July 2016 |
Published date | 12 July 1994 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/oj |
Date | 23 June 1994 |
Celex Number | 31994L0028 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 178, 12 July 1994 |
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0066 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0031
DIRETTIVA 94/28/CE DEL CONSIGLIO del 23 giugno 1994 che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;
considerando che gli animali di razza in quanto animali vivi sono compresi nell'elenco dell'allegato II del trattato;
considerando che per gli animali in genere e in particolare per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste norme armonizzate a livello comunitario relative alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi intracomunitari dei suddetti animali o alla loro commercializzazione;
considerando che il Consiglio ha adottato in merito: la direttiva 77/504/CEE del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (4), la direttiva 88/661/CEE, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (5); la direttiva 89/361/CEE, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (6); la direttiva 90/427/CEE, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (7), e la direttiva 91/174/CEE, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza (8);
considerando che è importante, in particolare per garantire uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere quindi la produttività del settore, prevedere a livello comunitario i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di questi animali, nonché del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni provenienti dai paesi terzi;
considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), nonché quelle della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (10), si applichino agli animali e ai prodotti contemplati dalla presente...
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