Commission Regulation (EC) No 318/2007 of 23 March 2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2007,27 March 2007
End of Effective Date11 March 2013
Celex Number32007R0318
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/318/oj
Published date29 February 2008
Date23 March 2007
CourtEuropean Commission
L_2007084IT.01000701.xml
24.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84/7

REGOLAMENTO (CE) N. 318/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione di volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili.
(2) A seguito dei focolai della variante asiatica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.
(3) In seguito alla diffusione della variante asiatica dell’influenza aviaria in Europa a opera degli uccelli migratori e all’isolamento della variante asiatica dell’influenza aviaria in un impianto di quarantena nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (4). Dati i rischi rappresentati dai volatili selvatici colpiti dalla malattia, la decisione sospende le importazioni da tutti i paesi terzi dei volatili diversi dal pollame.
(4) Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività.
(5) A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nella Comunità di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all’importazione di volatili diversi dal pollame.
(6) Tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA, occorre rivedere le condizioni stabilite dalla decisione 2000/666/CE.
(7) Il parere scientifico dell’EFSA rileva, in particolare, l’incompletezza dei dati relativi alle importazioni di questi volatili. Occorre pertanto prevedere la raccolta di ulteriori dati su dette importazioni.
(8) Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nella Comunità volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera comunitaria dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso la Comunità.
(9) Un’altra raccomandazione dell’EFSA riguarda le importazioni di volatili catturati in natura. Il parere scientifico individua il rischio causato da quei volatili che possono risultare infetti a causa di una trasmissione laterale da altri volatili selvatici infetti e dall’ambiente contaminato e a causa della propagazione dal pollame infetto. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell’influenza aviaria dall’Asia all’Europa nel 2005 e nel 2006, è opportuno limitare le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività.
(10) Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. È quindi opportuno limitare le importazioni di volatili diversi dal pollame agli stabilimenti di allevamento riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo di esportazione e stabilire alcune condizioni minime per tale riconoscimento.
(11) Alcune importazioni di volatili sono disciplinate da altre norme comunitarie. Di conseguenza è opportuno escluderle dal campo di applicazione del presente regolamento.
(12) Il rischio zoosanitario rappresentato dai colombi viaggiatori introdotti nella Comunità per essere nuovamente rilasciati in modo da poter tornare al luogo di origine è tale che essi devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
(13) Inoltre alcuni paesi terzi applicano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. Le importazioni di volatili da tali paesi terzi devono pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
(14) Occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione una serie di informazioni relative agli impianti e alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo che la Commissione possa pubblicare e successivamente aggiornare l’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti. È opportuno che tale elenco venga inserito in un allegato del presente regolamento.
(15) È opportuno stabilire ulteriori procedure di importazione riguardanti il trasferimento, all’atto dell’ingresso nella Comunità, dal posto d’ispezione frontaliero agli impianti o alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata entro un termine ragionevole.
(16) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5) è stata adottata in modo da tener conto dell’esperienza acquisita negli ultimi anni nella lotta contro l’influenza aviaria. Sulla base di tale direttiva è stata adottata la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (6) (di seguito «il manuale diagnostico»); essa stabilisce a livello comunitario procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria. Nello stabilire — attraverso il presente regolamento — la disciplina dei controlli per l’influenza aviaria negli impianti e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, occorre tener conto di tale decisione.
(17) È opportuno inoltre prevedere alcune deroghe per quei volatili che in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti risultino infettati dal virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità o della malattia di Newcastle, qualora la comparsa di tali malattie non costituisca un rischio per la situazione zoosanitaria nella Comunità.
(18) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, si deve abrogare la decisione 2000/666/CE e sostituirla con il presente regolamento.
(19) Occorre abrogare la decisione 2005/760/CE in ragione delle condizioni di polizia sanitaria più rigorose stabilite dal presente regolamento.
(20) Si devono stabilire misure transitorie per gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti a norma della decisione 2000/666/CE, in modo che le importazioni attraverso questi impianti e stazioni possano proseguire in attesa del rilascio del riconoscimento previsto a norma del presente regolamento.
(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili provenienti dai paesi terzi e dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I e fissa le relative condizioni di quarantena.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.

Non si applica però:

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