Repubblica d'Austria contro Commissione europea.

JurisdictionEuropean Union
Date22 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 settembre 2020 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 TFUE – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell’Unione europea – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica rilevante – Carenza del mercato – Proporzionalità dell’aiuto – Aiuto all’investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Comunicazione sulle garanzie»

Nella causa C‑594/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2018,

Repubblica d’Austria, rappresentata inizialmente da G. Hesse, successivamente da F. Koppensteiner e M. Klamert, in qualità di agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche, P. Němečková e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller e I. Gavrilová, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da D. Colas e P. Dodeller, successivamente da P. Dodeller e T. Stehelin, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo, rappresentato inizialmente da D. Holderer, successivamente da T. Uri, in qualità di agenti, assistiti da P. Kinsch, avocat;

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente, assistito da P. Nagy, ügyvéd;

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente;

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da Z. Lavery e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da A. Robertson, QC, e da T. Johnston, barrister,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, M. Safjan, S. Rodin, L.S. Rossi e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, D. Šváby, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2020,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, Austria/Commissione (T‑356/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:439), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto a ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura di aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44; in prosieguo: la «decisione controversa»), in cui la Commissione europea ha ritenuto che tale misura di aiuto fosse compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e ne ha autorizzato l’esecuzione.

Fatti

2 Il 22 ottobre 2013 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato tre misure di aiuto (in prosieguo: le «misure in questione») a favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (in prosieguo: «Hinkley Point C»). Il beneficiario delle misure in questione è la NNB Generation Company Limited (in prosieguo: la «NNBG»), una controllata di EDF Energy plc (in prosieguo: «EDF»).

3 La prima delle misure in questione è un contratto per differenza, concluso tra la NNBG e la Low Carbon Contracts, un ente finanziato in forza di un obbligo statutario imposto in solido a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari, volto a garantire la stabilità del prezzo di vendita di elettricità della NNBG durante la fase operativa di Hinkley Point C. La seconda consiste in un accordo tra il Ministro per l’Energia e il Cambiamento climatico del Regno Unito e gli investitori della NNBG, che completa il contratto per differenza e prevede che se, a seguito della chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point C per ragioni politiche, la Low Carbon Cotracts Ltd dovesse essere insolvente relativamente agli indennizzi agli investitori della NNBG, il ministro in questione si farà carico di corrispondere le indennità agli investitori. L’accordo prevede inoltre dei meccanismi di condivisione degli utili. La terza è una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che la NNBG dovrà emettere, a garanzia del pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito riconosciuto.

4 Il 18 dicembre 2013, la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sulle misure in questione. Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 marzo 2014 (GU 2014, C 69, pag. 60).

5 L’8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale, nella sezione 7, ha affermato che le misure in questione costituivano un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Alle sezioni 9 e 10 di tale decisione, la Commissione ha esaminato se tali misure potessero essere dichiarate compatibili con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e ha concluso in senso affermativo. L’articolo 1, primo comma, di detta decisione è così formulato:

«L’aiuto a Hinkley Point C nella forma di un Contratto per differenza, dell’accordo con il ministero e della garanzia di credito, nonché tutti gli elementi correlati, al quale il Regno Unito intende dare esecuzione, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, la Repubblica d’Austria ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

7 Il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato a intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria, mentre la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovacchia e il Regno Unito sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

8 Censurando la Commissione per aver dichiarato le misure in questione compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Repubblica d’Austria ha dedotto dieci motivi a sostegno del suo ricorso.

9 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha prima respinto tali dieci motivi e poi il ricorso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

10 Con la propria impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

– accogliere il ricorso di annullamento contro la decisione controversa;

– condannare la Commissione alle spese, e

– condannare tutte le parti intervenienti in primo grado che partecipano al procedimento di impugnazione a sopportare le proprie spese.

11 Il Granducato di Lussemburgo chiede che la Corte voglia:

– accogliere integralmente l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella sua totalità;

– accogliere pienamente il ricorso di annullamento proposto contro la decisione di cui trattasi, e

– condannare la Commissione alle spese.

12 La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione, e

– condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

13 La Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione.

Sull’impugnazione

Sul primo motivo

14 Con il suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto non constatando che la costruzione di una nuova centrale nucleare non costituisce un obiettivo di interesse comune.

Sulla prima parte del primo motivo

Argomenti delle parti

15 La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, censura il Tribunale per aver respinto, ai punti 79 e seguenti della sentenza impugnata, i suoi argomenti volti a rimettere in discussione la valutazione della Commissione, esposta al punto 374 della decisione controversa, secondo cui la promozione dell’energia nucleare costituisce un obiettivo di interesse comune. Per statuire in tal senso, il Tribunale sarebbe erroneamente partito dal principio secondo cui, per valutare se la promozione dell’energia nucleare costituisca un obiettivo che può essere perseguito dagli Stati membri mediante aiuti di Stato, la questione non è se tale obiettivo risponda all’interesse di tutti o della maggioranza degli Stati membri, bensì determinare se si tratti di un interesse pubblico e non solo di un interesse privato del beneficiario dell’aiuto.

16 Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza dominante relative all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, secondo cui ogni aiuto deve, in linea di principio, perseguire un obiettivo di interesse comune, o meglio un obiettivo di interesse comune dell’Unione, ossia un interesse corrispondente all’interesse comune di tutti gli Stati membri.

17 La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica...

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