Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de septiembre de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62020CC0326
ECLIECLI:EU:C:2021:688
Date02 September 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 2 settembre 2021 (1)

Causa C326/20

SIA «MONO»

contro

Valsts ieņēmumu dienests

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/118/CE — Articolo 12 — Accise — Esonero dall’accisa armonizzata — Prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari — Condizioni — Pagamento effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa da parte dei loro effettivi destinatari — Pagamento non in contanti»






I. Introduzione

1. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) ha sottoposto alla Corte due questioni relative all’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE (2) relativa al regime generale delle accise nell’ambito di un procedimento tra la società MONO SIA (in prosieguo: la «ricorrente») e la Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria, Lettonia; in prosieguo: la «VID») concernente l’esenzione dalle accise sui prodotti acquistati da membri di servizi diplomatici e consolari nonché dal personale di organismi internazionali stabiliti in Lettonia.

2. Tali questioni sono in sostanza intese a stabilire se l’articolo 12 della direttiva 2008/118 osti a una normativa nazionale ai sensi della quale i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari sono esenti da detta imposta alla condizione, non prevista dal diritto dell’Unione, che tali prodotti siano stati acquistati tramite mezzi di pagamento diversi dai contanti e che il pagamento al fornitore sia stato effettuato dagli effettivi destinatari di detti prodotti.

3. Malgrado il suo carattere inedito, la presente causa solleva una problematica che la Corte ha recentemente affrontato, vale a dire quella delle restrizioni relative all’utilizzo dei contanti come mezzo di pagamento. La Corte è pertanto invitata a pronunciarsi sulla conformità del regime di esenzione dalle accise stabilito dalla normativa lettone e, in particolare, sul margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione di tale regime alla luce del principio di proporzionalità.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

1. Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

4. L’articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1961 (3) (in prosieguo: la «CVRD») stabilisce quanto segue:

«L’agente diplomatico e' esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:

a) dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate ne[i] prezzi delle merci e dei servizi;

(...)».

5. L’articolo 36, paragrafo 1, della CVRD dispone quanto segue:

«Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:

a) degli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione;

b) degli oggetti destinati all’uso personale dell’agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento».

2. Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

6. L’articolo 49, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conclusa a Vienna il 24 aprile 1963 (4) (in prosieguo; la «CVRC»), intitolato «Esenzione fiscale», dispone quanto segue:

«I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:

a) le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;

(...)».

7. L’articolo 50, paragrafo 1, della CVRC, intitolato «Esenzione dai dazi doganali e dalla visita doganale», dispone quanto segue:

«Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l’entrata e accorda l’esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti destinati all’uso ufficiale del posto consolare;

b) gli oggetti destinati all’uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all’uso diretto da parte degli interessati».

B. Il diritto dell’Unione

1. Direttiva 2008/118

8. Il considerando 13 della direttiva 2008/118 dispone quanto segue:

«Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell’accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione».

9. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

(...)

b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE [(5)] e 92/84/CEE [(6)];

c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE [(7)], 92/79/CEE [(8)] e 92/80/CEE [(9)]».

10. L’articolo 12 della direttiva 2008/118 dispone quanto segue:

«1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell’accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l’accisa, per l’uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle loro mense;

(...)

2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l’esenzione mediante rimborso dell’accisa».

11. L’articolo 13 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa verso un destinatario di cui all’articolo 12, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, la forma e il contenuto del certificato di esenzione.

(…)».

12. L’articolo 14, paragrafo 3, della stessa direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso».

2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

13. L’articolo 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 (10) dispone quanto segue:

«1. (...) il certificato di esenzione dall’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE [(11)], ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato.

(...)

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Se l’esenzione diretta è applicata nello Stato membro in cui hanno luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi, il cedente o il prestatore ottengono il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal beneficiario dei beni o dei servizi e lo conservano nei propri registri. Se l’esenzione è concessa mediante una procedura di rimborso dell’IVA, in conformità dell’articolo 151, paragrafo 2, della direttiva [2006/112], il certificato è allegato alla richiesta di rimborso presentata allo Stato membro interessato».

14. L’allegato II del regolamento di esecuzione n. 282/2011 indica la forma e il contenuto del certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’articolo 51 di tale regolamento di esecuzione.

C. Diritto lettone

15. L’articolo 7 del [L]ikums «Par akcīzes nodokli» (legge sulle accise) del 30 ottobre 2003 (12) dispone quanto segue:

«L’accisa è dovuta da:

1. l’importatore (...)».

16. L’articolo 20, paragrafo 1, di tale legge dispone quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2, (...) 5 (...) del presente articolo, sono esentati dal pagamento dell’accisa i prodotti sottoposti ad accisa che sono consegnati:

1) a rappresentanze diplomatiche e consolari;

2) ad agenti diplomatici e consolari di rappresentanze diplomatiche e consolari, personale amministrativo e tecnico e membri delle famiglie dei soggetti indicati al presente punto, qualora non siano cittadini lettoni né residenti permanenti (...);

3) a organizzazioni internazionali, o alle loro rappresentanze, riconosciute come tali dalla Repubblica di Lettonia, nei limiti e...

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