93/659/EC: Commission Decision of 25 November 1993 on the clearance of the accounts presented by the Member States in respect of the expenditure for 1990 of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section

Published date08 December 1993
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 301, 8 December 1993
EUR-Lex - 31993D0659 - IT

93/659/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 1993, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 08/12/1993 pag. 0013 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1993 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (93/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 la Commissione, sulla base dei conti presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1990; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70, l'esercizio 1990, essendo iniziato il 16 ottobre 1989, si conclude il 15 ottobre 1990;

considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste dall'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 (4), la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia; che, conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 610/90 (6), il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 100 e 101 ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è contabilizzato su un unico articolo come spesa in più o in meno;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli rispettivamente concesse o intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può essere pertanto finanziata dal FEAOG, sezione garanzia; che gli importi dichiarati da ciascuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute dal FEAOG, sezione garanzia, e quelle imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato alla presente decisione;

considerando che le spese per la realizzazione del programma di miglioramento nel settore lattiero dichiarate dalla Grecia per un importo di 343 019 260 dracme non formano oggetto della presente decisione, in quanto l'avanzata fase di esecuzione dei contratti conclusi impone un esame supplementare di questa pratica; che l'importo di cui trattasi è stato quindi detratto dalle spese dichiarate da tale Stato membro per il presente esercizio e verrà liquidato in un secondo tempo;

considerando che le spese non riconosciute nella presente decisione per l'esercizio 1990 comprendono per la Spagna un importo di 29 492 159 232 pesetas, per la Grecia un importo di 369 593 980 dracme e per l'Italia un importo di 526 309 029 147 lire relativi al prelievo supplementare che questi tre Stati membri avrebbero dovuto riscuotere nel settore lattiero-caseario; che tali rettifiche tengono conto dell'incremento temporaneo deciso dal Consiglio per quanto riguarda i quantitativi totali garantiti di latte assegnati a questi tre Stati membri per la campagna 1993/94; che, a norma della presente decisione, gli importi rettificati vanno imputati a tali Stati membri; considerando che la Commissione si riserva la possibilità di applicare, nel quadro di un'ulteriore decisione di liquidazione dei conti, una rettifica finanziaria corrispondente all'intero quantitativo delle consegne eccedenti, ove dalle verifiche da essa compiute risulti che il regime delle quote lattiere non è stato effettivamente attuato, in Grecia, Spagna e in Italia, entro i termini fissati dal Consiglio; che quanto precede non pregiudica, tuttavia, l'efficacia immediata della presente decisione;

considerando che le spese non riconosciute nella presente decisione per l'esercizio 1990 comprendono, rispettivamente per la Grecia e l'Italia, un importo di 859 315 339 dracme e di 15 697 544 030 lire che riguardano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco; che ciò vale anche per un importo di 3 632 654 033 dracme relativo ai premi per il tabacco; che, vista la mancata osservanza di certe disposizioni comunitarie, a norma della presente decisione gli importi rettificati sono posti a carico degli Stati membri in questione; che, date le particolari circostanze di questi casi, è tuttavia opportuno che la Commissione riesamini il rifiuto di finanziamento da essa deciso in occasione della presente liquidazione dei conti alla luce dei risultati delle verifiche in corso; che ciò lascia comunque impregiudicato il carattere immediatamente esecutivo della presente decisione;

considerando che la decisione 90/644/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/315/CEE (2), per l'esercizio 1988 non riguarda l'importo di 48 065 056 733 dracme dichiarato dalla Grecia per gli aiuti alla produzione di cotone; che la decisione 92/491/CEE (3), modificata dalla decisione 93/524/CEE (4)...

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