Abdelkader Sabra v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:140
Docket NumberT-249/20
Date16 March 2022
Celex Number62020TJ0249
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 marzo 2022 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria – Presunzione di legame con il regime siriano – Inversione della presunzione»

Nella causa T‑249/20,

Abdelkader Sabra, residente in Beirut (Libano), rappresentato da M. Lester, QC, e A. Bradshaw, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da T. Haas e V. Piessevaux, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

1 Il sig. Abdelkader Sabra, ricorrente, è un imprenditore di nazionalità siriana e libanese.

2 Condannando fermamente la violenta repressione delle manifestazioni pacifiche in Siria e chiedendo alle autorità siriane di astenersi dal ricorrere alla forza, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2011, L 121, pag. 11). Data la gravità della situazione, il Consiglio ha imposto un embargo sulle armi, un divieto delle esportazioni di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, restrizioni all’ammissione nell’Unione europea, nonché il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile siriana.

3 I nomi delle persone responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile in Siria nonché quelli delle persone, fisiche o giuridiche, e delle entità ad esse associate sono indicati nell’allegato della decisione 2011/273. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può modificare detto allegato. Il nome del ricorrente non vi figurava al momento dell’adozione della decisione di cui trattasi.

4 Dato che alcune delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2011, L 121, pag. 1). Il tenore di tale regolamento è essenzialmente identico a quello della decisione 2011/273. L’elenco delle persone, delle entità e degli organismi riconosciuti quali responsabili della repressione di cui trattasi o associati ai responsabili summenzionati, contenuto nell’allegato II di detto regolamento, è identico a quello contenuto nell’allegato della decisione 2011/273. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 442/2011, qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure restrittive previste, esso modifica di conseguenza l’allegato II e riesamina, inoltre, l’elenco ivi contenuto periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

5 Con decisione 2011/782/PESC, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU 2011, L 319, pag. 56), il Consiglio, data la gravità della situazione in Siria, ha ritenuto necessario imporre misure restrittive supplementari. A fini di chiarezza, le misure imposte dalla decisione 2011/273 e le misure supplementari sono state riunite in un unico atto giuridico. La decisione 2011/782 prevede, al suo articolo 18, restrizioni all’ammissione nel territorio dell’Unione delle persone il cui nome figura nell’allegato I e, al suo articolo 19, il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone e delle entità i cui nomi figurano negli allegati I e II.

6 Il regolamento n. 442/2011 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1).

7 La decisione 2011/782 è stata sostituita dalla decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU 2012, L 330, pag. 21), a sua volta sostituita dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14).

8 Il 12 ottobre 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1836 che modifica la decisione 2013/255 (GU 2015, L 266, pag. 75). Lo stesso giorno, esso ha adottato il regolamento (UE) 2015/1828, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU 2015, L 266, pag. 1).

9 Ai sensi del considerando 6 della decisione 2015/1836, «[i]l Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull’economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria [era] in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all’influenza che esercita all’interno del medesimo» e «[i]l Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, [da esso] individuati ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato 1, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive».

10 La formulazione degli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255 è stata modificata dalla decisione 2015/1836. Tali articoli prevedono, ormai, restrizioni all’ingresso o al transito negli Stati membri, nonché il congelamento dei capitali degli «imprenditori di spicco che operano in Siria», a meno che esistano «sufficienti informazioni per ritenere che [tali persone] non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione».

11 Il regolamento 2015/1828 ha modificato, in particolare, la formulazione dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012 al fine di includervi i nuovi criteri di inserimento stabiliti dalla decisione 2015/1836 e introdotti nella decisione 2013/255.

12 Con decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255 (GU 2020, L 43 I, pag. 6) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU 2020, L 43 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti inziali»), il nome del ricorrente è stato aggiunto alla riga 293 dell’elenco di cui all’allegato I, sezione A (Persone), della decisione 2013/255 e aggiunto alla riga 293 dell’elenco di cui all’allegato II, sezione A (Persone), del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»).

13 Da un lato, le «informazioni identificative» inserite negli elenchi in questione menzionano che il ricorrente è di sesso maschile, ha la cittadinanza siriana e libanese ed è nato il 14 settembre 1955. Inoltre, le sue cariche vi sono descritte nei seguenti termini: «proprietario della Sabra Maritime Agency; capo del comitato degli uomini d’affari turco-siriano; socio fondatore della Phoenicia Tourism Company [e] presidente della Camera di navigazione marittima della Siria». Infine, la «Phoenicia Tourism Company [LLC]» e la «Sabra Maritime Agency» vi sono menzionate quali «parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti» del ricorrente.

14 Dall’altro lato, i motivi di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione sono redatti nei seguenti termini:

«Imprenditore di spicco che opera in Siria con molteplici interessi economici, soprattutto nei settori marittimo e turistico. In qualità di maggiore armatore e socio d’affari di Rami Makhlouf (sostenitore del regime e cugino di Bashar al-Assad), Abdelkader Sabra fornisce sostegno finanziario ed economico al regime siriano, anche attraverso società offshore. Abdelkader Sabra trae inoltre vantaggio dai suoi legami con il regime, che gli hanno permesso di espandere le sue attività nel settore immobiliare. È altresì coinvolto in attività di riciclaggio e in attività commerciali a sostegno del regime siriano e dei suoi...

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